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title: "Circolare n. 1/2022 dell’INL sulla formazione di salute e sicurezza. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 62

  [Sicurezza](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/sicurezza)    18 Febbraio 2022

# Circolare n. 1/2022 dell’INL sulla formazione di salute e sicurezza.

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L’INL rimanda ad una successiva nota in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021. N.B. Soggetti destinatari degli obblighi formativi: - datore di lavoro La disposizione individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo che garantisca durata, contenuti minimi, modalità sia della formazione che della verifica finale di detta formazione. N.B. Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. La verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo. - dirigenti e preposti Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico. In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”. A fronte del nuovo quadro normativo l’INL formula alcune osservazioni. N.B. La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 non fa venire meno, nelle more dell’adozione del citato accordo, l’obbligo formativo a loro carico: in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo del 21 dicembre 2011. I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole. Obblighi formativi e prescrizione I nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, fino all’adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente. Obbligo di addestramento Si ricorda che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Tali contenuti sono obbligatori e trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” in cui dovranno essere riportate le attività di addestramento svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. L’INL chiarisce che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-02-18T18:11:48+01:00", "dateCreated": "2022-02-18T18:11:48+01:00", "dateModified": "2022-02-18T18:11:48+01:00" }
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