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title: "COVID-19: nuove regole per l’ingresso in Italia. Ordinanza Min. Salute 22 febbraio 2022."
date: 2022-03-02
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# COVID-19: nuove regole per l’ingresso in Italia. Ordinanza Min. Salute 22 febbraio 2022.

È stata pubblicata in **[G. U. n. 45 del 23 febbraio 2022 l’Ordinanza del 22 febbraio 2022 del Ministero della Salute](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg)** con la quale si comunica la **cessazione a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022 dell’applicazione delle ordinanze del Ministro della Salute: 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022. **

 Le disposizioni dell’Ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 Tra le misure contenute nell’Ordinanza, **si riportano di seguito le seguenti disposizioni di più immediato interesse:**** **

 **Articolo 1: Disposizioni relative agli ingressi sul territorio nazionale**

 **Ai fini dell’accesso in Italia**, e sempre che non insorgano sintomi da COVID-19, **è necessario presentare:**** **

 
- **Il****digital Passenger Locator Form;**

 
- **La****certificazione verde COVID-19, o altra certificazione riconosciuta come equivalente**.

 **Nel caso in cui non venga presentata alcuna di dette certificazioni,** **trova applicazione la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni,** al termine del quale è obbligatorio eseguire un test molecolare o antigienico.

 Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

  **Articolo 2: Deroghe**

 Ai fini dell’accesso in Italia, e sempre che non insorgano sintomi da COVID-19, **fermo restando l’obbligo del digital Passenger Locator Form, non è necessaria la presentazione della certificazione verde COVID-19, o altra certificazione riconosciuta come equivalente** **per i seguenti soggetti di interesse**:

 
- **c)**ai lavoratori **transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro**e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

 
- **d)**agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 Pertanto, **in queste ipotesi di deroga**, oltre a non essere necessaria la presentazione della certificazione verde COVID-19, o altra certificazione riconosciuta come equivalente, **non trova nemmeno applicazione la misura della quarantena** per un **periodo di 5 giorni.**

 Per quanto non riportato nella presente si rimanda al testo dell’Ordinanza.


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**N.:** 76

