---
title: "Norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili. Nota di approfondimento."
date: 2022-04-21
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
---

# Norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili. Nota di approfondimento.

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, il [D.M. 30 marzo 2022](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/08/22A02207/sg) “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito1 degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, che entrerà in vigore il 7 luglio 2022.

 La nuova regola tecnica, che sostituisce i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (cd. Codice di Prevenzione Incendi), rappresenta il capitolo V.13 del medesimo decreto (artt. 2 e 3).

 Le predette norme tecniche, riportate nell’unico [allegato I](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0220700100010110001&dgu=2022-04-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-08&art.codiceRedazionale=22A02207&art.num=1&art.tiposerie=SG) che costituisce parte integrante del provvedimento, si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme di cui al D.M. 3 agosto 20152 (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali, ecc.) esistenti al 7 luglio 2022 ovvero a quelli di nuova realizzazione (art. 2).

 La RTV può costituire un utile riferimento per la progettazione di chiusure d’ambito di altre opere da costruzioni, come gli edifici industriali (nota riportata al punto V.13.1 dell’allegato I).

 Il decreto, come previsto all’art. 4, non comporta adeguamenti per le attività che ricadono in uno dei seguenti casi:

 a) siano in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3 (valutazione dei progetti), 4 (controlli di prevenzione incendi) o 7 (deroghe) del DPR n. 151/2011;

 b) siano state progettate sulla base del D.M. 3 agosto 2015, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

 Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la regola tecnica si applica a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare (tale disposizione è prevista all’art. 4, comma 2, che richiama l’art. 2, comma 3, del Codice).

 Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti non rientranti nei predetti casi, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1- bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 Pertanto per costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti anche le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

 In tali ultimi casi è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni della regola tecnica, all'intera attività (tali ultime due disposizioni sono previste all’art. 2, comma 4, del Codice richiamato dall’ art. 4, comma 2 del DM in oggetto).

 Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 13, nonché dei relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione, potranno costituire utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione Europea (art. 4, comma 3).

 Con riferimento all’allegato I, si fa presente che il testo si articola in sei sezioni:

 1. campo di applicazione

 2. definizioni

 3. classificazione

 4. strategia antincendio

 5. realizzazione di fasce di separazione

 6. verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.

 Rimandiamo a tale allegato per il dettaglio delle norme tecniche da applicare alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti al Codice di prevenzione incendi.


## Custom Fields

**N.:** 129

