---
title: "Prescrizioni anti Covid-19. Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (c.d. Riaperture)."
date: 2022-05-27
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
---

# Prescrizioni anti Covid-19. Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (c.d. Riaperture).

È stata **pubblicata nella**[**G. U. n. 119 del 23 maggio 2022**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22G00063&elenco30giorni=false)**la Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione**, con modificazioni, **del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24**, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

 **Il provvedimento è entrato in vigore il 24 maggio 2022.**

 Di seguito le novità di maggiore interesse:

 
- **Resta ferma la disposizione** di cui all’art. 3 del dl 24/2022 **secondo cui a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, **il Ministro della Salute potrà ricorrere al potere di ordinanza in materia di ingressi nel territorio nazionale** e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 “nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità”;

 
- **Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, “salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo** destinata” (art. 4, D.L. 24/2022);

 
- **Dal 1° aprile 2022 a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno**successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 4, D.L. 24/2022);

 
- **Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per l’accesso a determinati mezzi di trasporto**, nonché per il loro utilizzo, tra i quali si segnalano autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (art. 5, D.L. 24/2022);

 
- **Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie**, sociosanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (art. 5, D.L. 24/2022).

 
- **B. Con riguardo all’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore nei luoghi di lavoro ed in cantiere**, si ribadisce **l’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e del Protocollo cantieri di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022.**

 
- **Non è stato prorogato l’obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base ai fini dell’accesso ai seguenti luoghi di interesse per il settore: mense e catering continuativi su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, e corsi di formazione anche privati** (art. 6, D.L. 24/2022);

 
- **Non è stato prorogato l’obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, per l'accesso a determinati servizi e attività di interesse per il settore, tra cui: convegni e congressi** (art. 7, D.L. 24/2022);

 
- Resta fermo **fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico**, forze dell'ordine e per gli ultracinquantenni, **ma l’adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa** (art. 8 D.L. 24/2022);

 
- **Resta fermo fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di vaccinazione, che costituisce requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa**, per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, **nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie** (art. 8 D.L. 24/2022);

 
- Non sono state prorogate oltre l’anno scolastico 2021/2022 le misure relative ai casi di positività tra gli alunni nel sistema educativo scolastico e formativo (art. 9 D.L. 24/2022). Inoltre, non è più prevista l’esibizione di certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno che si trovi in isolamento al fine di seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata dei corsi di formazione professionale;
- Si prevede, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato-Regioni1 (art. 37, c. 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008), che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza (art. 9-bis D.L. 24/2022);

 
- **B. È prorogato fino al 31 agosto 2022 il ricorso alla modalità di lavoro agile senza accordo individuale** (art. 10, D.L. 24/2022);

 
- **Fino al 30 giugno 2022**, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i **lavoratori fragili**, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2022, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento (art. 10 D.L. 24/2022);

 
- **Resta fermo fino al 30 giugno 2022, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave** (riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992) **o con bisogni educativi** (BES), **il diritto** (anche in assenza degli accordi individuali) **allo svolgimento del lavoro in modalità agile**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 10 D.L. 24/2022);

 
- **Resta ferma fino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali** (art. 10 D.L. 24/2022).


## Custom Fields

**N.:** 168

