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title: "Lavoro in condizioni di temperatura elevata. Rischi per gli addetti ai cantieri edili. Documento SPISAL ULSS nn. 15 - 16 e 17 (oggi ULSS n. 6 Euganea). Messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 e Nota INL n. 4369 del 2 luglio 2021. Possibilità di acce"
date: 2022-06-21
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Lavoro in condizioni di temperatura elevata. Rischi per gli addetti ai cantieri edili. Documento SPISAL ULSS nn. 15 - 16 e 17 (oggi ULSS n. 6 Euganea). Messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 e Nota INL n. 4369 del 2 luglio 2021. Possibilità di acce

Le **alte temperature** che stanno caratterizzando questi giorni e che si annunciano per tutta la settimana, accompagnate da un altrettanto elevato tasso di umidità relativa, rappresentano **condizioni di rischio che agevolano il “colpo da calore” per i lavoratori,**come gli addetti a molte delle lavorazioni dell’edilizia in quanto esposti ad irraggiamento solare. 

 Al riguardo, riteniamo molto utile trasmettere in allegato il**documento** **riepilogativo**dei **rischi di colpo da calore**elaborato dal Coordinamento Provinciale dei Servizi Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro **(S.P.I.S.A.L.)** delle **ULSS nn. 15 – 16 e 17** (oggi **ULSS n. 6 Euganea**).

 Per l’importanza che riveste **invitiamo** **a distribuirlo ai lavoratori (operai, impiegati e dirigenti di cantiere) e ad affiggerlo nelle bacheche delle comunicazioni aziendali.**** **

 Il documento muove dalla considerazione che **la valutazione dei rischi –** **cui,**a termini dell’art. 28 del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) **il datore di lavoro è obbligato - deve comprendere anche la situazione di quei lavoratori esposti a rischio particolare, come quello da calore, tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.**

 Quanto riportato nel documento è dunque propedeutico per una redazione corretta del Documento di valutazione del rischio nella parte dedicata per l’appunto ai “rischi di danni da calore”.

 **N.B.** Ricordiamo che **le temperature superiori a 35°, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavori in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo all’intervento della CIGO.**

 **N.B.** E’ altresì importante sottolineare che l’**INPS**, con il **messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017**, ha precisato (cfr. nostra circolare n. 118 del 9 maggio 2017) che, a tal riguardo, **possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.**

 Conclude l’INPS che al ricorrere della fattispecie **possono**, pertanto **costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale anche le “temperature percepite” superiori a 35° (essendo determinante l’umidità dell’aria), seppur la temperatura reale sia inferiore al predetto valore.**** **

 Ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per qualsivoglia approfondimento in materia.


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**N.:** 196

