---
title: "Rischio calore per i lavoratori. Documento INAIL – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la BioEconomia."
date: 2022-07-19
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
---

# Rischio calore per i lavoratori. Documento INAIL – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la BioEconomia.

Torniamo ad affrontare, dopo la precedente nostra comunicazione n. 196 del 21 giugno scorso, il tema molto attuale del lavoro in condizioni di alta temperatura e dei rischi che esso comporta in particolare per gli addetti a lavorazioni all’aperto – molto frequenti in edilizia – in quanto esposti all’irraggiamento solare.

 A tale riguardo alleghiamo il recente documento dell’INAIL – frutto di una collaborazione nell’ambito del progetto Worklimate con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – contenente materiale informativo molto importante di cui consigliamo la lettura, la diffusione tra i dipendenti e l’affissione nelle bacheche aziendali (anche dei magazzini e dei cantieri).

 Il documento affronta in sequenza:

 
- le patologie da calore ed i fattori che contribuiscono alla loro insorgenza;
- un decalogo di raccomandazioni mirate ad un’efficace pianificazione degli interventi aziendali per l’attuazione della prevenzione del rischio da calore;
- la conoscenza delle condizioni croniche che aumentano la suscettibilità al caldo;
- la necessità di mantenere un buono stato di idratazione da parte dei lavoratori;
- l’importanza delle pause programmate per i lavoratori esposti al caldo.

 N.B. Infine, rammentiamo nuovamente quanto già evidenziato nella precedente nostra circolare n. 196 del 21 giugno scorso, ovvero che le temperature superiori a 35°, che impediscono lo svolgimento di fasi di lavori in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire un evento che può dare titolo all’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

 Possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

 Al ricorrere delle fattispecie possono pertanto costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale anche le temperature “percepite” superiori a 35° (essendo determinante l’umidità dell’aria), seppur la temperatura reale sia inferiore al predetto valore (Messaggio INPS 3 maggio 2017 n. 1856).

 I nostri uffici sono a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione.


## Custom Fields

**N.:** 225

