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title: "Restrizioni diisocianati e formazione. Nota di Confindustria ed osservazioni di Ance. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 134

  [Sicurezza](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/sicurezza)    12 Maggio 2023

# Restrizioni diisocianati e formazione. Nota di Confindustria ed osservazioni di Ance.

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Il Regolamento allegato contiene una restrizione su tali sostanze chimiche ed in particolare ne prevede il non utilizzo in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali&nbsp;dopo il 24 agosto 2023, a meno che: a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti. La formazione, che comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale, deve essere&nbsp;condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. N.B. A seconda degli usi, gli elementi di formazione sono differenziati in formazione generale, formazione di livello intermedio e formazione avanzata. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della predetta formazione, che deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni. Confindustria fa presente che il Regolamento non fornisce indicazioni sulla durata del corso e sulle relative modalità di effettuazione e che&nbsp;ha coinvolto da tempo i ministeri competenti (Ministero dell’Ambiente e del Lavoro) per avere chiarimenti in merito. Scrive Confindustria che “In generale, la formazione che sarà effettuata dovrà rispettare i suddetti requisiti delineati nella restrizione REACH, riguardo a contenuti e modalità. Essendo, però, la formazione, in materia di salute e sicurezza, ampiamente regolamentata, è necessario che i Ministeri competenti chiariscano quali siano le corrette modalità di effettuazione dei corsi e se questi dovranno essere effettuati tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni (ad esempio in riferimento a: requisiti dei docenti – Decreto Interministeriale 6&nbsp;marzo 2013 -, registro di presenza, attestati, frequenza, modalità e-learning, etc.), ovviamente ottemperando a quanto previsto nella suddetta restrizione. Poiché molti “utilizzatori” (la restrizione si riferisce infatti ad utilizzatori industriali o professionali), infine, hanno comunque già effettuato la formazione abbiamo invitato i Ministeri a tenerne conto nella definizione di eventuali chiarimenti sottolineando che la formazione già svolta (secondo i contenuti e le modalità della restrizione) alla data della pubblicazione di un eventuale chiarimento sia riconosciuta valida per i successivi 5 anni. Osservazioni ANCE N.B. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 circa l’obbligo di formazione sul rischio di esposizione ad agenti chimici, alla luce di quanto evidenziato da Confindustria, nelle more di un intervento istituzionale di chiarimento sul tema, Ance comunica che le imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti), entro il 24 agosto prossimo, la formazione in oggetto, a seconda dell’uso che fanno della sostanza (punto 4, lettere a), b), c), dell’allegato XVII del Regolamento. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione del corso si ritiene, in via cautelativa, di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni in materia di organizzazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti. I contenuti dovranno essere quelli riportati nella Restrizione, a seconda dell’uso della sostanza. La formazione può essere effettuata presso gli organismi paritetici del settore. In allegato la nota di Confindustria e il testo del Regolamento del 3 agosto 2020.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2023-05-12T16:43:22+02:00", "dateCreated": "2023-05-12T16:43:22+02:00", "dateModified": "2023-05-12T16:43:22+02:00" }
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