---
title: "Restrizioni diisocianati e formazione. Circolare Formedil n. 37/2023."
date: 2023-05-17
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
---

# Restrizioni diisocianati e formazione. Circolare Formedil n. 37/2023.

Facendo seguito alla recente nostra circolare n. 134 del 12 maggio scorso in materia di **formazione sui diisocianati**, trasmettiamo, per opportuna informativa, la **Circolare Formedil n. 37/2023**che chiarisce le **modalità con cui dovranno essere eseguiti gli adempimenti previsti dal regolamento europeo REACH**.

 **N.B.** Partendo dalla considerazione che il Regolamento non fornisce indicazioni sulla durata del corso e sulle relative modalità di effettuazione, **il Formedil ritiene che l’erogazione dei corsi dovrà essere effettuata in base a quanto previsto nella restrizione REACH rispettando, contestualmente, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e nell’Accordo Stato Regioni in materia di organizzazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti.**

 Pertanto, nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/08 circa l’obbligo di formazione sul rischio di esposizione ad agenti chimici, **le imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti), entro il 24 agosto prossimo, la formazione in oggetto**, a seconda dell’uso che fanno della sostanza (punto 4, lettere a), b), c), dell’allegato XVII del Regolamento.

 **N.B.** Ferma restando la valutazione da parte del datore di lavoro riguardo all’uso delle sostanze contenenti diisocianati nella propria impresa**, la maggior parte delle imprese edili potrebbe adempiere all’obbligo formativo frequentando corsi di formazione che si collocano al livello intermedio, corrispondenti al punto 5 lettere a) e b) dell’allegato alla restrizione REACH del 3 agosto 2020.**

 L’ente ritiene, inoltre, che il personale attualmente utilizzato dalle scuole edili territoriali, purché abbia le dovute competenze in materia di diisocianati, possa essere impiegato nella formazione poiché perfettamente in linea con il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” e quindi in grado di soddisfare quanto previsto dal punto 4 della restrizione REACH.

 Per quanto non espressamente riportato, rinviamo alla lettura della Circolare allegata. 


## Custom Fields

**N.:** 138

