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title: "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Tutela degli infortuni accaduti nell’esercizio delle loro attribuzioni. Circ. Inail n. 23/2023."
date: 2023-06-12
categories:
  - name: "Sicurezza"
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# Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Tutela degli infortuni accaduti nell’esercizio delle loro attribuzioni. Circ. Inail n. 23/2023.

Con la **Circolare n. 23 del 1° giugno 2023**, l’**Inail**, acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, **ha fornito chiarimenti in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo.**** **

 **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,**

 **obbligo assicurativo e occasione di lavoro**

 In via preliminare, l’Istituto ricorda che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono figure fondamentali del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (articoli da 47 a 52) e ne riepiloga la relativa disciplina.

 In particolare, l’art. 47 stabilisce, al comma 1, che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.  Inoltre, statuisce, al comma 2, in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 Passando a considerare il profilo assicurativo, l’Inail precisa che rileva, in particolare, il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.

 **Trattandosi di figure** **necessarie** **nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro,** **l’attività esercitata dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa**, **in quanto** **mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro**, svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.

 **L’attività esercitata dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**, infatti, secondo l’Istituto,** risponde anche all’interesse del datore di lavoro **a che l’attività produttiva sia svolta attuando e migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i predetti rappresentanti concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione nell’azienda e nell’unità produttiva.

 **N.B.** Di conseguenza, **per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro**, ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.

 L’Inail, inoltre, chiarisce i dubbi (rappresentati da alcune strutture dello stesso Istituto, in assenza di una espressa e specifica previsione normativa) in merito all’ambito di operatività della suddetta tutela assicurativa, posto che l’art. 2 del citato DPR richiede che l’evento lesivo sia avvenuto “in occasione di lavoro”, cioè sia riferibile all’attività lavorativa.

 In proposito, l’Inail precisa che **gli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.**

 Ne consegue la **tutelabilità degli infortuni accaduti in occasione dell’attività di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, **con applicazione dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria**, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento sia riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

 Fermo restando quanto sopra, **l’Inail chiarisce** **che la tutela apprestata ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che sovente vengono scelti tra i rappresentanti sindacali, va riconosciuta esclusivamente per la peculiarità delle funzioni svolte**.

 A tal fine, la funzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, quali per esempio i componenti delle RSU, che hanno diritto a fruire di permessi sindacali per lo svolgimento della loro attività.

 Infatti, con riguardo agli infortuni occorsi a lavoratori in permesso sindacale, la Corte Costituzionale ha escluso la tutela assicurativa dell’Inail con l’ordinanza n. 136 del 24 aprile 2003. La stessa Corte ha argomentato, inoltre, che la situazione del sindacalista in permesso sindacale non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata invece estesa per effetto della sentenza della Corte medesima n. 171 del 2002, con oneri a carico delle organizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono le attività previste dall’art. 1 del DPR n. 1124/1965. Si rinvia, in proposito, alla sintesi, contenuta nella circolare in commento, dei principi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

 Per quanto sopra, **l’Inail conclude che**, **ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sarà necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di Rappresentante per la salute e sicurezza**, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, **con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.**** **

 **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale**

 La circolare in commento riepiloga la normativa del D. lgs. n. 81/2008 che disciplina la figura e il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale: in sintesi, al predetto RLST sono riferite le stesse attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di azienda o unità produttiva, ma le funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato appunto eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

 Inoltre, l’Inail ricorda che, per espressa disposizione di legge, l’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative (art. 48 co. 8 del d. lgs. n. 81/2008).

 **L’Istituto afferma che**, **poiché il RLST esercita le medesime funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di azienda o unità produttiva,** **eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.**** **

 **Ai fini assicurativi** **l’Inail rileva, inoltre, che** **il RLST può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato**, dal momento che, in base all’art. 48 co. 4 del d. lgs. n. 81/2008, per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST “accede ai luoghi di lavoro”, nel rispetto di modalità e termini individuati dalla contrattazione collettiva.** **

 **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**

 L’Inail riepiloga, altresì, la normativa sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 81/2008. Quest’ultimo è individuato, su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, tra cui cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

 La contrattazione collettiva stabilisce, altresì, le modalità secondo cui il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e, in più, realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

 Per quanto sopra,**l’Inail afferma che** **eventuali infortuni accaduti ai rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle attribuzioni di cui al citato art. 50 ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo**.

 La particolarità dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo consiste nella circostanza che essi concorrono, attraverso l’esercizio delle loro funzioni, all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano, sito caratterizzato da maggiori e specifici rischi per la sicurezza dei lavoratori in virtù delle peculiari caratteristiche dell’ambiente di lavoro complessivamente considerato. In tal senso, secondo l’istituto, il loro contributo alla sicurezza è funzionale all’interesse di tutti i datori di lavoro operanti nel sito produttivo a che l’attività produttiva esercitata da ciascuno di essi si esplichi in condizioni di sicurezza.** **

 **Precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio**

 **della pat per andamento infortunistico**

 La circolare in commento fornisce, infine, importanti precisazioni operative, partendo peraltro dal presupposto che tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sopra descritti, siano lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa.

 I suddetti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, **sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti**, individuate operando la classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal medesimo datore di lavoro secondo le vigenti modalità di applicazione. In sostanza, come precisato dall’Istituto, il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, senza necessità di classificare autonomamente tale attività.

 **Gli infortuni** eventualmente occorsi ai soggetti di cui sopra **sono presi in considerazione ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della PAT di cui è titolare il datore di lavoro**, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi. Ciò anche nel caso in cui l’infortunio accada al RLST in una delle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza per le quali esercita le sue attribuzioni, oppure accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nell’ambito del medesimo sito.

 Secondo l’Istituto, infatti, tenuto conto dell’interesse dei datori di lavoro alla effettiva e piena operatività del sistema di gestione della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro non sussistono ragioni per ipotizzare l’esclusione dei suddetti infortuni dall’andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da alcuna disposizione.

 In considerazione delle criticità derivanti dalle disposizioni amministrative relative al tasso di oscillazione della PAT del datore di lavoro, informiamo che l’ANCE, unitamente a Confindustria, sta procedendo alla richiesta all’Istituto di uno specifico incontro per approfondimenti in merito.


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