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title: "Regolamento macchine UE 2023/1230. Commento."
date: 2023-08-02
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Regolamento macchine UE 2023/1230. Commento.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione del 24 maggio scorso, commentiamo di seguito il **nuovo Regolamento c.d. macchine pubblicato il 29 giugno 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.**

 Il testo UE 2023/1230 **abroga la direttiva macchine 2006/42/CE ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**. Esso **si applica tuttavia a partire dal 14 gennaio 2027, ad eccezione di alcuni specifici articoli** come riportato all’articolo 54.

 La Direttiva è stata trasformata in un Regolamento, ossia in un atto legislativo dell’Unione Europea direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Pertanto, i requisiti per i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della nuova normativa, in particolare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e le procedure di valutazione della conformità, verranno applicati in modo uniforme dagli operatori in tutta l'Unione e non lasceranno spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri.

 **Il Regolamento è composto da 54 articoli e 12 Allegati**. Esso stabilisce i **requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio**, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici, nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell'ambiente.

 **Il Regolamento si applica alle seguenti macchine e ai prodotti correlati: attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.**

 Il testo si applica altresì alle quasi-macchine che l’art.3, al comma 10, definisce come «*un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina».*

 Il medesimo art.3, al comma 16, **introduce in maniera esplicita la nozione di modifica** **sostanziale** per cui si intende «*una modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede:*

 
1. *l'aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o*

1. *l'adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina o prodotto correlato».*

 Con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento, l’art.8 dispone che «*le macchine o i prodotti correlati sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se, quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente al loro uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III. Le quasi-macchine sono messe a disposizione sul mercato solo se rispettano i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III*».

 **N.B.** **I fabbricanti, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina o di un prodotto correlato, redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la pertinente procedura di valutazione della conformità. Se la conformità della macchina o di un prodotto correlato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III è stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.**

 Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore interesse per le imprese edili in qualità di **utilizzatori delle macchine**, si segnala la disposizione di cui all’art.10, comma7, contenuta nel Capo II, denominato *“Obblighi degli operatori economici*”.

 Ai sensi del citato articolo, **i fabbricanti sono tenuti a garantire che le macchine o i prodotti correlati siano accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni di cui all’allegato III**. Le istruzioni e le informazioni, che descrivono chiaramente il modello di prodotto al quale corrispondono, possono essere fornite in formato digitale.

 Quando le istruzioni per l’uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve:

 
1. indicare sulla macchina o sul prodotto correlato, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, le modalità di accesso alle istruzioni in formato digitale;

1. presentare le istruzioni per l’uso in un formato che consenta all’utilizzatore di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di avaria della macchina o del prodotto correlato; tale requisito si applica anche quando le istruzioni per l’uso sono integrate nel software della macchina o del prodotto correlato;

1. renderle accessibili online durante il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e per un periodo di almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato della macchina o del prodotto correlato.

 Tuttavia, la norma prevede che, su richiesta dell’utilizzatore al momento dell’acquisto, il fabbricante possa fornire gratuitamente le istruzioni per l’uso in formato cartaceo entro un mese.

 La norma prevede, inoltre, che le istruzioni per l’uso, le informazioni sulla sicurezza e le informazioni di cui all'allegato III debbano essere redatte in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e leggibili.

 Nei principi d’integrazione della sicurezza di cui ai requisiti essenziali di sicurezza è previsto che il fabbricante sia il soggetto deputato a informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, ad indicare se è richiesta una formazione particolare e a segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.

 **N.B.** Si segnala, infine, che, **nelle disposizioni transitorie, è previsto che gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 14 gennaio 2027**. Tuttavia, il capo VI “Valutazione della conformità” del regolamento si applica a decorrere dal 13 luglio 2023 *mutatis mutandis* a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della citata abrogata direttiva 2006/42/CE.

 I certificati di esame CE e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

 Per approfondire in dettaglio la normativa, si rimanda al regolamento in allegato.


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**N.:** 218

