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title: "Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38914/2023. Responsabilità del RLS."
date: 2023-10-06
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38914/2023. Responsabilità del RLS.

La **Corte di Cassazione Sez. IV Penale**, con l’allegata **Sentenza n. 38914/2023**, ha confermato la **condanna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per cooperazione nel reato di omicidio colposo**.

 Nel dettaglio, al RLS è stata ascritta la colpa generica e la colpa specifica di avere **omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti**, di valutare il reale rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si è verificato il sinistro, consentendo che il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse le funzioni di magazziniere, senza avere ricevuto la necessaria formazione.

 **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di comportamenti omissivi.**

 **In particolare, il RLS ha omesso di:**

 
- **promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee** a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- **sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti** per l’uso dei mezzi di sollevamento;
- **informare i responsabili dell’azienda dei rischi** connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore.

 La Cassazione ha, infatti, ricordato che **l’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un “ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.**

 Infine, si evidenzia che, per la Suprema Corte, **non rileva se l’imputato, in qualità di RLS, ricoprisse o meno una posizione di garanzia, intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo** finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40, c.p.); **ciò che rileva**, invece, **è se questi abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. (Cooperazione nel delitto colposo).**


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**N.:** 273

