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title: "Chiarimenti sulla figura del preposto. Interpello Ministero del Lavoro n. 5/2023."
date: 2024-02-28
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Chiarimenti sulla figura del preposto. Interpello Ministero del Lavoro n. 5/2023.

In riferimento ad un quesito sottopostoci e riguardante la **figura del preposto**, rammentiamo che la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro aveva pubblicato l’**Interpello n. 5/2023** per rispondere ad una serie di quesiti:

 In particolare:

 
- se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione di tale figura;
- se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

 La Commissione, come di consueto, ha riportato nelle premesse **le norme di riferimento:**

 
- **l’articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008**, al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”;
- **l’articolo 18, del D.Lgs. n. 81/2008**, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: *“(…) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*”;
- il successivo **articolo 19, al comma 1, lett. a)**, prevede che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti*”;
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*”;
- l’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 7, prevede che: “*Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo*”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “*Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*”;
- **l’articolo 55 del D.Lgs. n. 81/2008** ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis).

 Tutto ciò premesso, **la Commissione si è espressa ritenendo che, dalla citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.**

 Pertanto, “***la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio****- a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali*”.

 Inoltre, **la Commissione ha precisato che nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.**


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**N.:** 75

