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title: "Pubblicazione del piano nazionale di azione per il radon 2023-2032. Nota di sintesi di Confindustria. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:00:49+00:00"
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N. 126

  [Sicurezza](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/sicurezza)    18 Aprile 2024

# Pubblicazione del piano nazionale di azione per il radon 2023-2032. Nota di sintesi di Confindustria.

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Il predetto decreto, nel campo di applicazione, riporta l’elenco di lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti, tra le quali sono presenti le&nbsp;esposizioni dei lavoratori&nbsp;o di individui della popolazione&nbsp;al radon in ambienti chiusi,&nbsp;all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione&nbsp;e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato. Il piano nazionale pubblicato in GU riguarda i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon e individua: le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi dovuti all’esposizione; i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione del radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici; le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti alle indicazioni contenute nel Piano nazionale d’azione&nbsp;entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. In premessa, prima di analizzare le disposizioni del Piano, Confindustria richiama gli articoli 12 e16 del D.lgs. n.101/2020 specificando che: l’art. 12 fissa i livelli di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro che, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono pari a&nbsp;300 Bq/m3&nbsp;per i luoghi di lavoro; il successivo art. 16 sancisce&nbsp;che le disposizioni relative al radon nei luoghi di lavoro si applicano non solo ai luoghi di lavoro sotterranei, in locali semi sotterranei o situati al piano terra in aree prioritarie (di cui all’art. 11) e in stabilimenti termali, ma anche a specifiche tipologie di luoghi di lavoro che lo stesso Piano d’azione deve individuare. Inoltre, l’Allegato III del medesimo decreto dispone che il Piano debba identificare sia “le tipologie di luoghi di lavoro”, che le “attività lavorative” a maggior rischio. Entrando nel merito delle disposizioni inerenti ai temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel Piano, Confindustria evidenzia le principali azioni dei tre “Assi” in cui lo stesso si articola. In primo luogo, nell’ambito dell’Asse 1.&nbsp;“Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore&nbsp;esposizione”,&nbsp;l’Azione 1.3 ha come obiettivo quello di identificare i luoghi di lavoro che possono avere elevate concentrazioni di radon (superiori al livello di riferimento) e situazioni nelle quali i lavoratori possono essere suscettibili di elevata esposizione. In particolare, l’appendice 4.3 contiene un primo elenco di “specifiche tipologie di luoghi di lavoro” a cui si applica quanto previsto dal D.lgs. n.101/2020. Inoltre, il Piano riporta i criteri per individuare i punti di misura e i luoghi di lavoro esentati dalla misurazione: locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi; locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno. Tra le attività del Piano è stata anche prevista&nbsp;l’elaborazione di indicazioni tecniche ai fini della stima dell’esposizione cumulativa al radon per i lavoratori che svolgono attività di durata temporale limitata in molteplici luoghi di lavoro&nbsp;(ad es. attività di ispezione/manutenzione di impianti sotterranei, attività di restauro di siti ipogei, guide turistiche di siti ipogei). Con riferimento, poi, all’Asse 2. “Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor”,&nbsp;Confindustria riporta le prime due Azioni che hanno come obiettivo quello di fornire strumenti metodologici di pianificazione degli interventi tecnici, a uso degli operatori del settore e la definizione di indirizzi tecnici finalizzati, rispettivamente, agli interventi di risanamento da radon negli edifici esistenti e agli interventi di prevenzione rispetto all’ingresso del radon nelle costruzioni esistenti e nelle ristrutturazioni. Di particolare rilievo è l’Azione 2.3&nbsp;volta a fornire strumenti per un idoneo impiego dei materiali da costruzione, sia strutturali che architettonici, dalla produzione in fabbrica sino alla consegna in cantiere e all’inserimento finale nell’opera. Tuttavia, nella nota allegata, Confindustria evidenzia che il D.Lgs. n.101/2020 include le misure di protezione da radon nei luoghi di lavoro e in edifici residenziali, ma non prevede specifiche per la valutazione dei prodotti da costruzione. Pertanto, le indicazioni di cui all’art.29 del medesimo decreto risultano attualmente inapplicabili. L’&nbsp;Azione 2.4&nbsp;ha, invece, l’obiettivo di definire i contenuti del programma didattico e la struttura dei corsi, della durata complessiva di 60 ore, per la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2020 che introduce la figura dell’«esperto in interventi di risanamento radon». L’allegato II dello stesso decreto legislativo fissa, inoltre, i requisiti minimi di cui devono essere in possesso tali esperti. La successiva&nbsp;Azione 2.5&nbsp;prevede di definire le informazioni di base che devono essere contenute nelle comunicazioni degli interventi di risanamento nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, al fine di realizzare future analisi dei dati sugli interventi di risanamento complessivamente attuati a livello nazionale in maniera uniforme. Per quanto riguarda, infine, l’Asse 3 “Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione”,&nbsp;Confindustria richiama quanto previsto dall’Azione 3.3 che ha l’obiettivo di predisporre opportuni moduli formativi per i diversi soggetti coinvolti e renderli disponibili sui principali portali istituzionali, al fine di garantire un approccio uniforme dei soggetti erogatori della formazione. A tal proposito, il Piano precisa che “La formazione pianificata nella presente Azione non sostituisce l’informazione e formazione obbligatoria a cura dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato prevista agli articoli 110 e 111 a seguito delle valutazioni dell’art. 17, comma 4, ovvero nel caso che l’esposizione al radon rientri nel Titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.” Viene, inoltre, precisato che occorre inserire le valutazioni inerenti all’esposizione al radon nei luoghi di lavoro nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.17 del D.lgs. n.81/2008 e che, con specifico riferimento alla formazione, sono gli accordi Stato-Regioni del 2011 e del 2012 a definire i requisiti dei corsi e dei soggetti erogatori, le modalità di erogazione della formazione e la tempistica di aggiornamento. Pertanto, i moduli formativi sul radon da adottare nell’ambito degli agenti fisici devono considerare quanto previsto dai sopracitati accordi, mentre i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento dovranno soddisfare i requisiti di cui al DM 6 marzo 2013 relativo ai “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”. A tal proposito, Confindustria richiama quanto sancito dal D.lgs. n. 101/2020 con particolare riferimento agli artt. 110 e 111 secondo cui il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal decreto provvede affinché: i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione, definendo anche i soggetti che le svolgono ed i contenuti e precisando che la formazione integra quella prevista dall’art.37 del D.Lgs. n. 81/2008 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 110); ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva un’adeguata informazione, formazione ed eventuale addestramento specifico, definendone i contenuti, le periodicità e i soggetti che le svolgono. Anche in quest’ultimo caso, tale formazione integra quella prevista dal D.lgs. n.81/2008 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 111). In conclusione, Confindustria evidenzia che il Piano rimanda a diverse future attività volte a rendere completo il quadro normativo ma che restano da chiarire diversi aspetti operativi e alcune previsioni in tema di formazione.&nbsp;A tale ultimo proposito, rileva che è importante chiarire quanto previsto dall’azione 3.3 del Piano e precisare che la formazione prevista dal D.lgs. n.101/2020 non deve considerarsi come aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D.lgs. n.81/2008. Confindustria informa che sono in corso interlocuzioni con il Ministero al fine di avere chiarimenti in merito. Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla nota e al Piano in allegato.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-04-18T15:52:46+02:00", "dateCreated": "2024-04-18T15:52:46+02:00", "dateModified": "2024-04-18T15:52:46+02:00" }
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