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title: "Prevenzione rischio calore. Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia fino al 31 dicembre 2024: Legge n. 101/2024. Opuscolo informativo della Regione del Veneto."
date: 2024-07-23
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Prevenzione rischio calore. Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia fino al 31 dicembre 2024: Legge n. 101/2024. Opuscolo informativo della Regione del Veneto.

Torniamo ad occuparci dell’**emergenza caldo nei cantieri e**dei **rischi correlati,**da ultimo affrontati nelle **comunicazioni inviate alle imprese associate tramite** **mail, rispettivamente il 20 ed il 21 giugno scorsi.**

 Nel frattempo, **grazie all’azione dell’Ance –**presentata in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sull’emergenza climatica (cfr. in particolare nostra mail del 21 giugno scorso) – per equiparare il settore edile agli altri settori in riferimento ai criteri di computo della durata massima della Cassa Integrazione Ordinaria (in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023), [sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-07-13&atto.codiceRedazionale=24G00119&elenco30giorni=false), è stata pubblicata la **Legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 63/2024**, recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*.

 **N.B.****In essa**, con il nuovo articolo 2 bis, comma 2, **è previsto che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore,**nelle more della definizione di nuove misure emergenziali,** per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili**richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo D.Lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo.

 **N.B.** **Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).**

 Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, **non si applica il contributo addizionale** di cui all’articolo 5 del d. lgs. n.  148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla Cassa Integrazione Ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “*il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili*” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n.  148/2015).

 L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite.

 * * * * *

 Nel mentre si fa riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Inps, **trasmettiamo l’opuscolo informativo sulla prevenzione da colpo di calore realizzato dalla Regione Veneto con il supporto del Gruppo Tematico Edilizia di cui fa parte il sistema associativo Ance regionale.**


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