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title: "Patente a crediti. Regolamento attuativo: D.M. n. 132/2024."
date: 2024-09-23
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Patente a crediti. Regolamento attuativo: D.M. n. 132/2024.

Facciamo seguito alla nostra comunicazione [del](https://ance.it/2024/07/decreto-attuativo-patente-a-crediti-disponibile-la-versione-definitiva-del-testo-e-la-nota-illustrativa-ance/) 29 luglio scorso riguardante l’argomento in oggetto, per informare che **è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024, il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, recante “R*egolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei mobili.***

 **N.B.** A tal riguardo**ricordiamo che (cfr. nostra mail di venerdì 20 u.s.) domani 24 settembre, alle ore 9:00, è previsto un webinar, organizzato dall’Ance, illustrativo del decreto in esame che, come è noto, riguarda le imprese obbligate.**

 **Sono esonerate:**

 **1) quelle in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III;**

 **2) coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.**** **

 * * * *

 L’entrata **in vigore** del decreto attuativo della disciplina della patente è prevista per il **prossimo 1° ottobre**.

 Rispetto allo schema di decreto del 23 luglio scorso, che è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, **si segnalano le seguenti principali novità.**

 **Articolo 1**

 Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, si segnala la riformulazione del comma 8.

 In particolare, viene previsto che, **nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede alla revoca della patente**ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008.** **

 **Articolo 2**

 È stato riformulato l’articolo 2 in merito ai contenuti informativi della patente, con particolare riguardo alle modalità di esibizione delle informazioni ivi contenute.

 In particolare, **si prevede l’emanazione di un provvedimento dell’INL**, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, **con cui sono individuate le modalità di esibizione delle predette informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni** di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, **ai RLS e ai RLST, agli organismi paritetici** iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis, del legislativo n. 81/2008, **al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.**

 Inoltre, il decreto attuativo ha previsto l’esibizione delle informazioni anche ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008.

 **Viene, inoltre, previsto che le informazioni della patente sono conservate per il tempo di vigenza della stessa e comunque, limitatamente alle informazioni relative a eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o di eventuali provvedimenti definitivi da cui derivino decurtazioni, per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione sul portale.**

 **Articolo 3**

 Con riferimento all’adozione obbligatoria del provvedimento cautelare di sospensione (ossia qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, almeno a titolo di colpa grave), viene fatta ora salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.

 In accoglimento alle osservazioni del Consiglio di Stato, si evidenzia, inoltre, che **è stato eliminato il riferimento al ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare, poiché già previsto nella norma primaria** (D.L. n. 19/2024, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024).

 **Articoli 4, 5 e 6**

 Gli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto sono stati riorganizzati al fine di rendere più chiara la disciplina dei crediti ulteriori, come suggerito dal Consiglio di Stato.

 **Restano**, dunque, **fermi i criteri di attribuzione di crediti ulteriori legati alla storicità dell’azienda, all’assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio e ad attività, investimenti o formazione sia in tema di salute e sicurezza che in altri ambiti, inclusa la dimensione dell’organico.**** **

 **Articoli 7 e 8**

 Si evidenzia che restano invariate altresì le **modalità di recupero dei crediti decurtati, qualora il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti,**nonché le ulteriori disposizioni relative alle trasformazioni societarie.


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**N.:** 266

