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title: "Figura del preposto. Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2024."
date: 2024-10-04
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Figura del preposto. Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2024.

Con l**’Interpello n. 4/2024**, il **Ministero del Lavoro** ha fornito una risposta ai quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena **sulla figura del preposto.**

 In particolare, alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro è stato chiesto:

 
- **se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto.** A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- **se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa**(ad es. il project manager),**che non si reca presso il cliente;**
- **se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.**

 La Commissione, come di consueto, ha riportato nelle premesse le **norme di riferimento:**

 
- **l’articolo 2, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 81**, rubricato “Definizioni”, al **comma 1, lett. e), definisce il “preposto”** come: “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”;
- **l’articolo 18, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 81**, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al **comma 1, lett. b-bis)**, prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “*individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*”;
- il successivo **articolo 19**, rubricato “Obblighi del preposto”, al **comma 1, lett. a)**, prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso Decreto Legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti*”;
- il **medesimo articolo**, al **comma 1, lett. f)** prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “*segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta*”;
- **lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis)** dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*”;
- **l’articolo 26, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 81**, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al **comma 8-bis**, prevede che “*Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto*”;
- **l’articolo 55, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81**, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al **comma 5, lettera d)**, una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
- **l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023** di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione;

 Tutto ciò premesso, **la Commissione**, con riferimento al primo e al terzo quesito, **ha ribadito** quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5/2023: “*dal combinato disposto della citata normativa, **sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione*****.**

 ***Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio****– a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – **laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.***

 ***N.B.****Inoltre, **non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro*****”.**

 Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto, **secondo la Commissione è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione.**

 Inoltre, l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che **tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager) non si reca presso il luogo delle attività.**

 Infine, la Commissione ha evidenziato che **il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto stesso, come, ad esempio, in materia di ponteggi.**


## Custom Fields

**N.:** 280

