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title: "Aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti. Interpello n. 6 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro."
date: 2024-11-05
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti. Interpello n. 6 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulla figura del preposto (cfr. da ultimo nostra circolare n. 280 del 4 ottobre u.s.) informiamo che **è stato pubblicato, dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un nuovo Interpello** ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL) e successive modificazioni a seguito di un quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – **formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale** – richiesta indicazioni.

 L'Interpello n. 6/2024 riguarda la formazione obbligatoria per i preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla frequenza dell'aggiornamento.

 La questione posta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri verte sulla **necessità di chiarire se l'aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 del TUSL sia già obbligatorio (TESI A), o se resti valida l'indicazione quinquennale dell'Accordo Stato-Regioni del 2011 (TESI B).**

 Il predetto art. 37 del TUSL disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Il comma 2 stabilisce che la durata, i contenuti e le modalità della formazione devono essere definiti tramite un Accordo Stato-Regioni, con l’obiettivo di accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione, entro il 30 giugno 2022. Il comma 7 stabilisce che i datori di lavoro, dirigenti e preposti ricevano una formazione e aggiornamento periodico, secondo le modalità indicate nel predetto Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. Il comma 7-ter, introdotto dal D.L. n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), aggiunge che la formazione dei preposti deve essere in presenza e ripetuta almeno ogni due anni, o comunque in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

 **N.B.****Attualmente, l’Accordo Stato Regioni del 2011 è il riferimento normativo per l’aggiornamento formativo dei preposti, indicando una cadenza quinquennale per l’aggiornamento, con una durata minima di 6 ore.**

 L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare del 16 febbraio 2022, ha chiarito che, **in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, restano in vigore le disposizioni dell'Accordo del 2011. Pertanto, il requisito formativo a carico dei preposti segue ancora le disposizioni esistenti, senza includere l'aggiornamento biennale.**

 La Commissione per gli interpelli, in base alla normativa e ai chiarimenti dell'INL, condivide la TESI B del CNI e sottolinea che l'**aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter** dell'art. 37 del TUSL **potrà entrare in vigore solo con l'adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni**. **Fino a quel momento, rimane valido il regime quinquennale dell'Accordo del 2011.**


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**N.:** 315

