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title: "Interpello n. 7/2024 Ministero del Lavoro. Aggiornamento della formazione del preposto."
date: 2024-12-11
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Interpello n. 7/2024 Ministero del Lavoro. Aggiornamento della formazione del preposto.

Torniamo ancora sull’argomento in oggetto, già affrontato nella recente circolare n. 315 del 5 novembre scorso. Al riguardo **la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 7/2024** per rispondere al seguente quesito posto dalla Camera di Commercio di Modena: “*Con la presente sono a chiedere qualche informazione sull’aggiornamento del corso da preposti. Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L.215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l’accordo stato regione del 2011*?”.

 * * * *

 La Commissione, come di consueto, ha riportato nelle premesse le **norme di riferimento:**

 
- **l’articolo 37 del TUSL,**al**comma 2**, dispone che “*La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa*”;

 
- il predetto **articolo 37,**al**comma 7**, prevede che “*Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo*” ed al successivo comma 7-ter sancisce che “*Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi*”;
- **l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** per la formazione dei lavoratori, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 2 del TUSL, al punto 9, dell’Allegato A, dispone che “*Con riferimento ai preposti, come indicato al**comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro*”;
- la **circolare dell’INL n. 1/2022** prevede che «*La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. **In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente** ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021*» e, inoltre, che *«(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). **Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994*****».**

 Tutto ciò premesso, la Commissione ha ribadito quanto già esplicitato nell’interpello n. 6/2024 (cfr. nostra citata circolare).** **

 **N.B.** In particolare, la Commissione ritiene che le novità introdotte dal comma 7-ter, dell’articolo 37, del TUSL, siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. **Pertanto,** **l’aggiornamento biennale previsto dal citato comma 7-ter, dell’art. 37, del TUSL, potrà entrare in vigore solo con l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quel momento, rimane valido il regime quinquennale dell’Accordo del 2011.**


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**N.:** 350

