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title: "Ordinanza PGR n. 34 del 1 luglio 2025 “Lavoro in condizioni di stress termico”. Riscontro della Regione Veneto alla richiesta di chiarimenti di Ance Veneto. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 210

  [Sicurezza](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/sicurezza)    14 Luglio 2025

# Ordinanza PGR n. 34 del 1 luglio 2025 “Lavoro in condizioni di stress termico”. Riscontro della Regione Veneto alla richiesta di chiarimenti di Ance Veneto.

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In primo luogo la&nbsp;risposta pervenuta dalla Direzione Prevenzione&nbsp;conferma l'interpretazione fornita da Ance Veneto, in quanto sono da escludersi "automatismi" applicativi poiché la valutazione del rischio deve essere effettuata caso per caso. Nello specifico viene chiarito che la ratio dell'Ordinanza è quella di evitare l'esposizione prolungata dei lavoratori al sole tra le ore 12.30 e le 16.00, in quanto determina un aumento sensibile del rischio di colpo di calore. Spetta, tuttavia, al datore di lavoro valutare il rischio specifico, applicando le misure di prevenzione e protezione più efficaci al contesto. La Direzione Prevenzione ricorda che le Linee di indirizzo suggeriscono alcune misure di prevenzione e protezione, tra le quali rientra anche la riorganizzazione del lavoro, con la possibilità di proseguire l’attività lavorativa in ambienti riparati o che non prevedono comunque una prolungata esposizione al sole. N.B. Solo qualora non vi siano i presupposti per l’applicazione di efficaci misure di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio da calore sarà necessario sospendere lo svolgimento di quell’attività che comporta un’esplosione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le ore 16.00. In ordine alla possibilità di introdurre l'indicazione della temperatura massima giornaliera di 35° C, la Direzione regionale segnala che le indicazioni del sito internet Worklimate rappresentano il sistema previsionale utilizzato da tutte le Ordinanze emesse anche dalle altre Regioni e costituiscono l'elemento di riferimento per la classificazione delle condizioni climatiche - rapportate a un lavoratore che svolge attività intensa ed è esposto al sole - e del rischio correlato. Per quanto concerne la richiesta di Ance Veneto di riduzione della fascia oraria di sospensione dalle ore 14.00 alle ore 16.00,&nbsp;la Direzione regionale segnala che l'intervallo di tempo considerato dall'Ordinanza (ossia dalle 12.30 alle ore 16.00) è quello preso a riferimento da tutte le Regioni che allo stato attuale si sono attivate mediante Ordinanze. Si ritiene comunque che rientri nelle prerogative organizzative del Datore di lavoro definire soluzioni flessibili, ad esempio mediante l'alternanza di turni o l'inizio dell'attività lavorativa in altri orari. Infine, con riferimento alla deroga per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, qualora svolgano un servizio di "pubblica utilità", nonché per le attività di protezione civile o salvaguardia per la pubblica incolumità,&nbsp;la Direzione regionale specifica che il concetto di pubblica utilità deve essere sempre valutato e riferito al contesto e alle circostanze specifiche in cui l'attività viene svolta. In particolare,&nbsp;le attività rientranti nella nozione di pubblica utilità includono, ma non si limitano, a quelle che garantiscono il funzionamento essenziale dei servizi pubblici fondamentali: a titolo esemplificativo può rientrarvi la manutenzione straordinaria di edifici pubblici pericolanti, la manutenzione di tratti stradali per consentire la viabilità, interventi urgenti di riparazione di impianti e delle infrastrutture indispensabili per la collettività. La deroga riconosciuta in tali casi ha la finalità di assicurare la continuità e l'efficacia di tali servizi indispensabili, anche in presenza del divieto posto dall'Ordinanza, fermo restando che spetta al Datore di lavoro la valutazione del rischio connesso ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. A disposizione per ogni integrazione e chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-07-14T18:00:50+02:00", "dateCreated": "2025-07-14T18:00:50+02:00", "dateModified": "2025-07-14T18:01:29+02:00" }
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