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title: "Indicazioni in tema di idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto: circolare congiunta INL – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome."
date: 2025-07-22
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Indicazioni in tema di idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto: circolare congiunta INL – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

**L’INL**, con la Nota Prot. n. 6261 del 16/07/2025, **ha trasmesso a tutti gli uffici territoriali la circolare** congiunta INL – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome **con la quale sono stati forniti dei chiarimenti condivisi relativi all’individuazione della figura del preposto in ambito ferroviario**, con particolare riferimento alla legittimità di individuarlo tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome n. 142/2022.

 **Le indicazioni in essa contenute risultano tuttavia applicabili, per la loro ratio, in via generale.**

 **La circolare evidenzia, in primo luogo, che l’art. 18, c.1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità**. Pertanto, **gli elementi a cui fare riferimento sono:**

 
- la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, c. 1, lett. e) del TUSL: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*;
- gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del TUSL;
- la formazione di cui all’art. 37, c. 7 del medesimo Decreto Legislativo;
- l’art. 18, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui *“il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”*;
- l’art. 28, c. 1 del TUSL riguardo i rischi *“connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”*.

 **Il limite da presidiare è, quindi, quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto.** Alla luce di ciò, l’INL e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome ritengono che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

 **L’idoneità del soggetto individuato a svolgere tale ruolo si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, di esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.81/2008.**

 In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, **la circolare precisa** inoltre **che** **nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato.**

 Sul punto, infatti, già la sopra citata **sentenza della Cassazione Penale, n. 6790/2024, ha evidenziato che *“l’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita”*** e che **l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto** alla sicurezza **desunta dalla sola qualifica giuslavoristica** rivestita dall’apprendista **sarebbe illegittima e irragionevole**, **dovendo piuttosto essere concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi** di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro.

 Per l’Ispettorato **gli Organi di Vigilanza dovranno dunque verificare**, caso per caso, **il possesso effettivo delle competenze e dei requisiti necessari** per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del TUSL **appurando che il preposto possegga, in concreto,** **le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa** (ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dal soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti) accertando che la formazione dello stesso non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale.


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**N.:** 219

