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title: "Emergenza climatica negli ambienti di lavoro. DM di recepimento del Protocollo quadro. Nota di Confindustria."
date: 2025-07-30
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Emergenza climatica negli ambienti di lavoro. DM di recepimento del Protocollo quadro. Nota di Confindustria.

Di seguito alle precedenti nostre comunicazioni riguardanti il Protocollo quadro 2 luglio 2025 per le emergenze climatiche (cfr. nn. 202 del 4 luglio e 205 del 10 luglio uu.ss.) **trasmettiamo la nota pubblicata da Confindustria il 29 luglio, con cui viene data notizia del recepimento da parte del Ministero del Lavoro, con l’allegato DM n. 95/2025, del Protocollo quadro citato.**

 Il DM prevede, all’art. 2, che i datori di lavoro trasmettano alla sede Inps territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del suddetto Protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

 In proposito, nella nota in esame Confindustria chiarisce che *“Si tratta di una previsione che – sentiti per le vie brevi sia il Ministero sia l’INPS – non modifica le normali procedure di richiesta di cassa integrazione (per evento meteo o per ordine dell’Autorità) e non qualifica l’eventuale Protocollo attuativo del Protocollo quadro come ulteriore ipotesi di causale di CIGO, oltre a quelle previste dal DM 95442 del 15 aprile 2016. Per cui – contrariamente a quanto richiesto nel protocollo – si tratta di una semplice comunicazione.”*

 Fermo restando quanto sopra, **la nota preannuncia che il DM di recepimento del Protocollo quadro sarà presentato alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** (come espressamente previsto nelle premesse dello stesso DM).

 **N.B.** Infine, nella medesima nota si segnala che, **durante l’iter parlamentare (tuttora in corso) di conversione in legge del DL n. 92/2025**, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, **è stato approvato** in prima lettura dal Senato**un emendamento con cui, in materia di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), si prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, si applicano anche alle imprese edili le disposizioni del D. Lgs. n. 148/2015 che escludono l’applicazione del limite massimo di durata della CIGO stessa (pari a 52 settimane nel biennio mobile) relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (quali, ad esempio, gli eventi meteo).**

 **N.B.** Si tratta **della medesima disposizione già introdotta negli ultimi due anni, che l’Ance**, ferma restando la richiesta di renderla strutturale (equiparando così la disciplina prevista per l’edilizia a quella della generalità dei settori rientranti nel campo di applicazione della CIGO), **aveva chiesto, proprio durante gli incontri presso il Ministero del Lavoro che hanno portato alla firma del suddetto Protocollo quadro, quantomeno di reintrodurre per il corrente anno**. Non è stata, invece, accolta l’ulteriore richiesta, avanzata dall’Ance al Ministero, di anticipare la decorrenza di tale disposizione al 1° giugno 2025, in considerazione del fatto che il fenomeno delle alte temperature si stesse manifestando già a partire da tale mese.


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