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title: "Patente a crediti: il DL n. 159/2025 cd “Sicurezza” convertito in Legge introduce modifiche in tema di decurtazione dei punti."
date: 2026-01-08
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Patente a crediti: il DL n. 159/2025 cd “Sicurezza” convertito in Legge introduce modifiche in tema di decurtazione dei punti.

**Il Decreto Legge n. 159/2025, cd “Decreto Sicurezza”** di cui alla circolare ANCE Padova n. 298 del 4 novembre 2025, **è stato convertito, con modifiche, nella Legge n. 198** del 29 dicembre 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre u.s. ed **entrata in vigore** **il 31 dicembre 2025**, giorno successivo la pubblicazione in G.U.

 **L’art. 3, c. 4 del citato D.L. come convertito ha introdotto modifiche** all’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 che disciplina **la patente a crediti prevedendo la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.**

 I crediti verranno decurtati nella misura di **5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione.**

 **La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento** emanato dai competenti organi di vigilanza, **e non più a seguito del suo accertamento definitivo**. A tal fine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS).

 Ai fini della decurtazione dei crediti, il comma 4, lettera a), numeri 1 e 2-bis, il comma 4, lettera b) e il comma 5 del citato art. 3 del D.L. in commento prevedono che le risultanze dei verbali notificati, oltre ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, sono comunicate all’INL entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati.

 Lo stesso art. 3, c. 4, lettera a), numero 2 introduce altresì la previsione che, **nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti Procure della Repubblica trasmettano all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti**, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.

 **In sede di conversione, sono state inoltre confermate le modifiche introdotte**, sempre dall’art. 3 del D.L. n. 159/2025, **sui contenuti della notifica preliminare che il committente dei lavori edili deve inviare prima dell’inizio dei lavori alle ASL, alle DTL e, in caso di lavori pubblici, al prefetto**. In particolare, si ricorda che **andranno specificate le imprese che operano in regime di subappalto** (si ipotizza un rapido aggiornamento dei software laddove la notifica sia stata dematerializzata).

 Si ricorda infine che è in vigore la previsione secondo la quale **l’INL, nell’orientare la propria attività di vigilanza, disporrà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto**, pubblico o privato.


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**N.:** 03

