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title: "Patente a crediti: nota di chiarimento dell’INL n. 609/2026 dopo le novità introdotte in tema di decurtazioni per lavoro “nero”. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 43

  [Sicurezza](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/sicurezza)    04 Febbraio 2026

# Patente a crediti: nota di chiarimento dell’INL n. 609/2026 dopo le novità introdotte in tema di decurtazioni per lavoro “nero”.

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In particolare, il citato decreto ha introdotto il nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedendo che, per le violazioni di cui ai numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti della patente avvenga a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. Contestualmente, il D.L. ha modificato il citato Allegato I-bis del Testo Unico in materia di sicurezza, accorpando le violazioni in materia di lavoro sommerso previste ai numeri da 21 a 23 in un’unica fattispecie, ora ricondotta al punto 21. Tale previsione stabilisce la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare nei cui confronti sia applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, a prescindere dal numero di giornate di impiego irregolare accertate. Resta, invece, sostanzialmente invariato il punto 24 del medesimo Allegato I-bis che prevede un’ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore qualora sia contestata l’aggravante di cui all’art. 3, c. 3-quater, relativa all’impiego di lavoratori stranieri in violazione dell’art. 22, c. 12 del D.Lgs. n. 286/1998, di minori in età non lavorativa, ovvero di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro. L’art. 3, c. 5 del D.L. n. 159/2025 ha stabilito che le nuove modalità di decurtazione della patente a crediti trovano applicazione esclusivamente con riferimento agli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti commessi anteriormente a tale data continuano, pertanto, ad applicarsi le decurtazioni previste dalla disciplina previgente, con riferimento alla formulazione originaria del numero 21 e ai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis citato. Ne consegue che, per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi devono pertanto considerarsi “accertamenti definitivi” senza necessità di attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sull’efficacia dei verbali – come nel caso di ordinanza di archiviazione ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G – comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati. Per le medesime violazioni non trova, inoltre, applicazione la disposizione di cui all’art. 27, c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui: “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. L’inapplicabilità di tale disposizione discende dal tenore letterale del punto 21 dell’Allegato I-bis, che prevede espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare” e risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso. Pertanto, qualora venga accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto dal punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori interessati, ferma restando l’eventuale applicazione, per ciascuno di essi, dell’ulteriore decurtazione prevista dal sopra illustrato punto 24. Per le restanti violazioni di natura penale contenute nell’Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti continuerà ad avvenire secondo quanto disposto dall’art. 27, c. 7 del T.U. sicurezza, ossia a seguito di sentenze penali passate in giudicato. Per gli illeciti amministrativi commessi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione dei crediti viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella introdotta dal D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle fattispecie già previste ai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis. Infine, l’INL fornisce indicazioni operative rispetto alle modalità di redazione dei verbali da parte degli ispettori del lavoro. Per quanto non riportato, si rinvia alla nota allegata restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-02-04T09:35:01+01:00", "dateCreated": "2026-02-04T09:35:01+01:00", "dateModified": "2026-02-06T12:48:16+01:00" }
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