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title: "Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 n. 59. FAQ pubblicate dal Ministero del lavoro e chiarimenti Ance."
date: 2026-04-07
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 n. 59. FAQ pubblicate dal Ministero del lavoro e chiarimenti Ance.

In relazione all’importante **“Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”**(cfr. nostre precedenti circolari nn. 124/2025, 146/2025, 163/2025, 193/2025) **riportiamo in allegato le** **FAQ pubblicate dal MinLavoro**a seguito dei tanti quesiti interpretativi nel frattempo giunti alla Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.

 Precisiamo che **in relazione ai quesiti che, ad una prima lettura, risultano particolarmente rilevanti per il settore edile (n. 8, n. 9, n. 11, n. 12, n. 15, n. 19, n. 20, n. 22, n. 24, n. 30, n. 32, n. 33, n. 37, n. 38, n. 41, n. 42 e n. 45) le risposte del Ministero sono riportate anche qui di seguito, integrate da taluni ulteriori chiarimenti dell’Ance.**

 * * * * *

 **Quesito n. 8**

 *Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso rspp-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?*

 La risposta al quesito riporta un **esempio valido per tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante**: un datore di lavoro che ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014, senza esercitare la funzione né effettuare aggiornamenti, si trova oggi oltre la soglia dei dieci anni. In questo caso, l’attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento: occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali.

 **Quesito n. 9**

 *Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?*

 **Risposta**

 **No.** Il periodo transitorio previsto dall’attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’attuale Accordo.

 **Quesito n. 11**

 *Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?*

 **Risposta**

 **Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19 maggio 2025,** ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69. Infatti, l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l’altro, che” A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

 **Quesito n. 12**

 *Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?*

 **Risposta**

 Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il nuovo corso per addetti alla conduzione del Caricatore Movimentazione Materiale (CMM). In merito al riconoscimento della formazione pregressa, la parte VII dell’Accordo stabilisce che restano validi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni. Pertanto, i corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell’entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai requisiti attuali. **In particolare, il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall’Accordo del 2012, qualora i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo. Non trova invece applicazione il riconoscimento per i corsi relativi a gru su autocarro o escavatori.**

 **Quesito n. 15**

 *Da quale data decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già̀ erogati alla data di entrata in vigore di questo Accordo SR?*

 **Risposta**

 L’aggiornamento dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR 59/2025 **decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull’attestato**, come stabilito nella Parte VII – Altre disposizioni. Il riconoscimento, però, è **subordinato alla conformità dei contenuti**.

 **Quesito n. 19**

 *Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?*

 **Risposta**

 **Non è consentito l’utilizzo di modalità a distanza, come la videoconferenza sincrona, né l’e-learning, sia per la formazione iniziale sia per i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro di cui all’ASR.**

 **Quesito n. 20**

 *Nel nuovo Accordo SR nella parte riferita alla formazione degli addetti all’utilizzo del carrello semovente a braccio telescopico sono stati introdotti i moduli integrativi per l’utilizzo di tale attrezzatura per il sollevamento di persone o per il sollevamento di carichi sospesi. Per quanto riguarda invece gli operatori che utilizzano tale macchina equipaggiata con pala nel nuovo Accordo SR non è previsto nessun modulo integrativo. In precedenza, secondo specifica circolare di chiarimento relativa al precedente Accordo SR gli operatori che utilizzavano il telescopico equipaggiato con attrezzature che lo rendono assimilabile ad un’altra attrezzatura per cui è prevista specifica formazione oltre alla formazione del carrello telescopico dovevano frequentare anche la formazione della macchina specifica. Essendo abrogato il vecchio Accordo SR dovrebbero essere abrogate anche le relative circolari? Gli operatori che utilizzano carrello telescopico con pala che formazione devono avere?*

 **Risposta**

 **Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo** di cui al punto 8.3.4. della parte II dell’Accordo 59/2025 siano **abbinati accessori tali che l’attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese nell’allegato II del citato Accordo, è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo**.

 **Quesito n. 22**

 *Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all’utilizzo dell’escavatore è stata eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai 6000 Kg ed escavatori con massa inferiore presente nel precedente Accordo SR. Pertanto, per l’utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa l’operatore deve frequentare il corso di 10 ore. Precedentemente gli operatori addetti all’utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con corsi non normati dall’Accordo stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabiliti da chi erogava la formazione ai sensi dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve rifare completamente la formazione da zero?*

 **Risposta**

 In coerenza con la parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – riconoscimento formazione pregressa degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 - sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo SR. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti. Il punto 2 della Parte VII dell’Accordo prevede che, per alcune nuove attrezzature indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusi entro il termine dei 12 mesi. **Pertanto, per queste attrezzature l’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio. Conseguentemente gli eventuali percorsi formativi riferiti alla abilitazione alla conduzione di escavatori già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025, ma non conformi all’Accordo SR del 22 febbraio 2012 non sono validi al fine del riconoscimento della formazione pregressa**.

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 **Quesito n. 24**

 *Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.*

 **Risposta**

 Con l’Accordo SR 59/2025 **è stato introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru**, individuate nell’allegato II. In tale allegato vengono fornite definizioni puntuali:

 **Gru a ponte** (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e **Gru a cavalletto** (ossia gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento.)

 Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che **non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione.**

 **Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell’Accordo SR 59/2025.**

 **Quesito n. 30**

 *Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi?*

 **Risposta**

 **Il Datore di lavoro** che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, **dovrà frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II dell’Accordo SR 59/2025.** Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3 dell’Accordo SR 59/2025.

 **Quesito n. 32**

 *La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?*

 ** **

 **Risposta**

 Ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 **la formazione deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.**L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto, specifica “*Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo**”*****.**

 **Quesito n. 33**

 *La formazione pratica può essere effettuata in videoconferenza sincrona o vi sono percorsi per i quali non è consentita? Si segnala, infatti, che vi è una contraddizione nel testo del nuovo Accordo SR:*

 *1) nella parte IV punto 3.2 “Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona VCS)” del nuovo Accordo SR 17/4/2025 si prevede che: “In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo SR la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o prova pratica.”*

 *2) nel punto 3.5 “Modalità di erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento” della parte IV sono presenti due tabelle che specificano per ciascun corso base e di aggiornamento le modalità di erogazione consentite. Nonostante nella parte generale si preveda che la VCS sia consentita per la parte teorica, nelle tabelle sopra citate la VCS NON è consentita per tutto il percorso formativo (e non solo la parte pratica) di base e di aggiornamento per:*

 *– lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,*

 *– operatori addetti alla conduzione delle attrezzature dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.*

 *Quale delle due disposizioni occorre applicare?*

 **Risposta**

 Il punto 3.2 dell’Accordo SR 59/2025 stabilisce che **la videoconferenza sincrona (VCS) è equiparata alla presenza fisica solo per i moduli teorici, mentre i moduli che prevedono addestramento o prove pratiche devono essere svolti in presenza**.

 Il punto 3.5, invece, introduce una scelta specifica per alcuni percorsi formativi.

 **Per corsi con alto contenuto pratico (es. ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oppure conduzione di attrezzature ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), la VCS non è consentita per nessuna parte del corso, nemmeno quella teorica**.

 Questa esclusione totale è stata voluta per garantire la massima efficacia formativa e la sicurezza dei partecipanti.

 **Quesito n. 37**

 *Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 (vale a dire prima del 19.05.2023)?*

 *Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR, come deve essere calcolata la periodicità dell’aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.*

 *Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi:*

 *a) prima del 19 maggio 2023?*

 *b) a partire dal 19 maggio 2023 e fino al 19 maggio 2025?*

 **Risposta**

 L’Accordo SR 59/2025 stabilisce che:

 *“Sono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo SR 2011, ai quali è riconosciuto credito formativo totale”.*

 **Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.**

 **Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.**

 ** **

 **Quesito n. 38**

 *In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti in modalità e-learning?*

 **Risposta**

 L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 215/2021, stabilisce che la formazione del preposto **deve essere svolta esclusivamente in presenza**, per garantire l’efficacia dell’apprendimento e il ruolo di vigilanza sul lavoro.

 Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 conferma questo principio.

 La modalità e-learning **è espressamente esclusa per i corsi di formazione e aggiornamento dei preposti. Sono ammesse solo due modalità: Presenza fisica, Videoconferenza sincrona (VCS), equiparata alla presenza per la parte teorica**.

 **Quesito n. 41**

 *Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?*

 **Risposta**

 Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ossia l’*“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. […]”).*

 **Quesito n. 42**

 *È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?*

 **Risposta**

 L’articolo 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008 prevede che i Datori di Lavoro o i Dirigenti dell’impresa affidataria abbiano una formazione adeguata. La finalità del percorso formativo dei moduli aggiuntivi “cantieri”, previsti dall'’Accordo, è fornire i contenuti e le durate del percorso formativo per l’adeguatezza prevista dal citato articolo 97. L'applicazione dei contenuti previsti dall'Accordo per il modulo aggiuntivo cantieri, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'art. 97 comma 3. Nel caso in cui venga posto un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione "adeguata".** Nel periodo transitorio trova comunque applicazione l'obbligo di cui all'art. 97 comma 3 ter indipendentemente dalla conformità del percorso ai contenuti dell’accordo. Trascorso il periodo transitorio di 24 mesi il percorso formativo, solo ai fini dell'adeguatezza, dovrà essere conforme ai contenuti previsti dall'Accordo.**

 **Quesito n. 45**

 *Nel periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, in cui è possibile realizzare corsi secondo quanto previsto dagli ACSR abrogati e dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/08, sono vigenti le regole precedenti e le relative linee interpretative? Pertanto, che non si applicano le regole del nuovo Accordo SR per i soggetti formatori, per le modalità e durate, per la videoconferenza sincrona, per le verifiche dell’efficacia della formazione, ecc., ma le nuove regole si applicheranno ai corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026.*

 **Risposta**

 Durante il periodo transitorio di 12 mesi successivo all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026), è consentito avviare corsi di formazione secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.

 **Le nuove disposizioni diventeranno obbligatorie solo per i corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026**. Il punto 2 della Parte VII dell’Accordo prevede che, **per alcune nuove attrezzature** indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusi entro il termine dei 12 mesi. Pertanto, per queste attrezzature **l’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio**.


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