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title: "Patente a crediti. Circolare INAIL 12/2026 in tema di modalità operative per il recupero dei crediti."
date: 2026-04-15
categories:
  - name: "Sicurezza"
    url: "https://www.ancepadova.it/sicurezza1.md"
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# Patente a crediti. Circolare INAIL 12/2026 in tema di modalità operative per il recupero dei crediti.

Come illustrato nella circolare di ANCE Padova n. 100 del 9 marzo u.s., **l’Ispettorato nazionale del lavoro, con il decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026, ha costituito le Commissioni territoriali, presso ogni ambito regionale, per il recupero dei crediti della patente** di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024, attuativo della patente a crediti.

 A valle di tale decreto, **il 10 aprile u.s. l’INAIL ha emanato la circolare n. 12, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti circa l’individuazione delle modalità operative per il recupero dei crediti.**

 In particolare, la circolare specifica che le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale. A tale fine, le Direzioni regionali provvedono a comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di competenza il nominativo del Direttore regionale e del Dirigente delegato e a designare n. 2 funzionari, di cui uno in qualità di titolare e uno in qualità di supplente, da individuare tra i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale.

 **Al fine di uniformare l’attività delle Commissioni** su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, **l’INAIL ricorda che il decreto ha stabilito la predisposizione, da parte di INL e INAIL, di apposite linee guida che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori** (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi) **nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale**. All’esito dell’istruttoria, il decreto prevede che le Commissioni deliberino sugli **adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere**:

 
- **nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni** di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- **nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti**ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

 L’Inail ricorda infine che è stato previsto il monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’esperienza applicativa delle Commissioni territoriali.


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