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title: "Nuova Ordinanza della Regione del Veneto (n. 71 del 1° luglio 2026) per la tutela dei lavoratori in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature.  Estensione ai cantieri stradali. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 225

  [Sicurezza](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/sicurezza)    02 Luglio 2026

# Nuova Ordinanza della Regione del Veneto (n. 71 del 1° luglio 2026) per la tutela dei lavoratori in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature. Estensione ai cantieri stradali.

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Il provvedimento assunto, in vigore da quest’oggi 2 luglio 2026 fino al 31 agosto 2026, estende i contenuti dell’Ordinanza n. 58 del 16 giugno (per approfondimenti cfr. nostra circolare n. 209 del 17 giugno u.s.) riguardanti i settori agricolo, florovivaistico, edile all’aperto, cave, anche ai seguenti settori: cantieri stradali logistica di piazzale riders con consegne con velocipedi o veicoli a motore a due ruote produzione di vetro artistico nelle giornate (dalle ore 12.30 alle 16.00) e nelle aree classificate a rischio ALTO secondo la rilevazione pubblicata nel sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta. Rammentiamo altresì che l’Ordinanza n. 71/2026, ribadendo quanto già detto in quella n. 58/2026, non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purchè siano applicate idonee misure organizzative ed operative – come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori occupati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008. In tale contesto, le interruzioni dell’attività lavorativa dovute all’esecuzione dell’Ordinanza possono rientrare nella fattispecie dell’art. 121, comma 6, del Codice dei Contratti, con la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicazione di penali e senza comportare la risoluzione del contratto. N.B. L’Ordinanza raccomanda in via generale ai datori di lavoro di valutare, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, la rimodulazione degli orari di lavoro e l’adozione di ogni ulteriore misura organizzativa idonea a ridurre l’esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con particolare riguardo alle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio, esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità e privilegiando, ove possibile, le soluzioni più idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’Ordinanza n. 71 conferma quanto già contenuto in quella n. 58, ovvero che sono fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto uguali o maggiori rispetto a quanto disposto dall’Ordinanza. N.B. Infine, sempre l’Ordinanza raccomanda, in via generale, ai Comuni del Veneto di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche. N.B. In tal senso rammentiamo l’Ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Padova n. 23 del 23 giugno u.s. (per approfondimenti cfr. nostra circolare n. 216 del 25 giugno u.s.) con cui – limitatamente ai soli giorni in cui trova applicazione l’Ordinanza della Regione del Veneto – all’interno del Comune di Padova vengono modificati (anticipandone l’avvio) gli orari di attivazione delle macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri edili o assimilabili, compresi quelli di ristrutturazione, e di quelli collegati a lavori della pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblico esercizio e ai loro appaltatori e alla realizzazione dei progetti PNRR. 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