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title: "Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di conversione del D.L. n. 145/2013 \"Destinazione Italia\"). Novità in materia di certificazione energetica."
date: 2014-02-26
categories:
  - name: "Tecnologia e digitalizzazione"
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# Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di conversione del D.L. n. 145/2013 "Destinazione Italia"). Novità in materia di certificazione energetica.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 la **Legge 21 febbraio 2014 n. 9, di conversione del** **Decreto-Legge n. 145/2013**, cosiddetto “**Destinazione Italia**”.

 Il provvedimento, per quanto riguarda l’**efficienza energetica in edilizia**, tra le altre cose apporta alcune **modifiche alla disciplina della certificazione energetica degli edifici**, stabilita nel D. Lgs. n. 192/2005.

 In primo luogo, **tutte le disposizioni già contenute nel Decreto-Legge n. 145/2013 sono state confermate**. In particolare:

 
- **a far data dal 24 dicembre 2013, la mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari non comporta più la nullità dei contratti stessi, bensì il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- in caso di compravendita immobiliare, trasferimento di immobili a titolo oneroso e nuove locazioni di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, vige l’obbligo di **inserire apposita clausola nel contratto con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato**, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’edificio;
- **è obbligatorio allegare una copia dell’APE ai suddetti contratti, tranne che nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari**. Rispetto alla previgente disciplina del D. Lgs. n. 192/2005, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito non è più previsto né l'obbligo di dichiarazione, né quello di allegazione;
- **in caso di omessa dichiarazione o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 18000 euro. La sanzione è invece compresa tra 1000 euro e 4000 euro in caso di omessa dichiarazione nei contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la medesima sanzione è ridotta alla metà.**L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla **Guardia di Finanza** o, all’atto della registrazione del contratto, dall’**Agenzia delle Entrate**.
- **per quanto riguarda le violazioni pregresse dell’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, ovvero quelle intercorse tra il 4 agosto e il 23 dicembre 2013**(periodo in cui la mancata allegazione dell’APE comportava la nullità del contratto),**la sanzione amministrativa si applica su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, in luogo di quella della nullità del contratto precedentemente prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato**.
- **il pagamento** **della** prevista **sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni**;
- **non è più obbligatorio, per le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, riportare negli annunci commerciali gli indici di prestazione energetica dell'involucro** e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente;
- nelle definizioni dell’Allegato A al D. Lgs. n. 192/2005, il terzo responsabile degli impianti termici non è più definito come una persona giuridica bensì come un’impresa, al fine di ricomprendere anche le imprese individuali, che dalla precedente definizione si vedevano escluse;
- **ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili**, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore;
- sono stati infine modificati i requisiti dei certificatori energetici stabiliti dal DPR n. 75/2013, estendendo le classi di laurea che costituiscono titolo necessario per effettuare l’attività di certificatore e portando la durata minima del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (ove previsto) da 64 a 80 ore (cfr. nostra circolare n. 237 del 1° agosto 2013).

 Oltre alla conferma delle suddette disposizioni, in fase di conversione in legge del decreto sono state introdotte alcune **novità, in vigore dal 21 febbraio 2014**, ovvero:

 **N.B.** Si segnala infine che, in fase di conversione, **è stata eliminata una errata previsione contenuta nella Legge n. 147/2013**(cosiddetta legge di stabilità), **che, tramite il riferimento a una disposizione precedentemente abrogata, prorogava l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti di transazione immobiliare**(atti di trasferimento e nuove locazioni),**alla data di entrata in vigore del futuro decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica previsto per il 2014.**

 E’ bene ricordare che le disposizioni contenute nel testo del D. Lgs. n. 192/2005, come aggiornato dalla Legge n. 9/2014, si applicano in tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione di quelle che hanno già adottato propri provvedimenti di attuazione della Direttiva 2010/31/UE.

 In allegato si riporta il testo delle norme sopra illustrate, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge.


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**N.:** 63

