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title: "Al via dal 3 giugno i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici."
date: 2026-05-21
categories:
  - name: "Tecnologia e digitalizzazione"
    url: "https://www.ancepadova.it/tecnologia-e-digitalizzazione.md"
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# Al via dal 3 giugno i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

A **partire dal 3 giugno** diverrà operativo il **DM 28 ottobre 2025 “requisiti minimi”**che riguarda le prestazioni energetiche minime per le costruzioni e aggiorna gli obblighi relativi all’isolamento termico dell’involucro edilizio, ai requisiti degli impianti tecnologici e alla mobilità sostenibile ed elettrica.

 Si ricordano **le principali** **novità**introdotte dal decreto:

 
- introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, ai fini del calcolo dei parametri dell’edificio di riferimento;
- verifica delle caratteristiche termiche dell’involucro edilizio da svolgere utilizzando le superfici esterne lorde;
- eliminazione della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico per le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- obbligo, entro il 3 giugno 2026, di dotare gli edifici non residenziali aventi impianti termici di potenza superiore a 290 kW di sistemi BACS di classe B o superiore, ove tecnicamente fattibile e con tempo di ritorno inferiore a 6 anni;
- obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli, differenziati tra edifici residenziali e non residenziali.

 Per un approfondimento delle disposizioni del decreto si rimanda alla nota Ance richiamata nella nostra circolare di marzo scorso.

 Per quanto concerne la **certificazione energetica degli edifici**, si evidenzia che **le regole per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica al momento non cambiano** e rimangono così come stabilite dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015, in attesa dell’aggiornamento delle Linee guida nazionali che recepiscano le novità introdotte dal decreto “requisiti minimi”.

 Peraltro, la direttiva EPBD, non ancora recepita a livello nazionale, aveva previsto che l’attestato di prestazione energetica dovesse riportare anche l’indicatore GWP (potenziale di riscaldamento globale) calcolato lungo il ciclo di vita degli edifici, stabilendo le seguenti decorrenze:

 
- dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 mq;
- dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

 La metodologia nazionale di calcolo del GWP dovrà essere conforme al Regolamento delegato della Commissione europea n. 2026/52, che entrerà in vigore il prossimo 24 maggio. Si tratta di un provvedimento tecnico finalizzato a uniformare le modalità di calcolo di questo indicatore per tutti gli Stati membri. La sua imminente entrata in vigore non impone nuovi obblighi agli operatori, per quanto riguarda la certificazione energetica.

 **In allegato l’approfondimento sulla Direttiva EPBD e sul GWP, il testo del decreto “requisiti minimi” e la relativa nota Ance.**


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**N.:** 185

