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title: "Travi tralicciate in calcestruzzo collaborante. Nuova versione delle linee guida pubblicata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-07-06T18:47:06+00:00"
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N. 228

  [Tecnologia e digitalizzazione](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/tecnologia-e-digitalizzazione)    06 Luglio 2026

# Travi tralicciate in calcestruzzo collaborante. Nuova versione delle linee guida pubblicata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

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Tra le novità di rilievo per l’attività delle imprese, è stato introdotto l’obbligo della documentazione di fornitura e i controlli in cantiere. Di seguito, un approfondimento sui contenuti delle nuove Linee Guida. Definizioni e campo di applicazione Una prima novità riguarda l’ambito di applicazione: le Linee guida non si limitano più alla trave tralicciata come elemento singolo, ma introducono il concetto di “sistema costruttivo”, inteso come trave più nodo trave-colonna, quando quest’ultimo non rispetti pienamente le prescrizioni NTC per le strutture composte o in c.a. L’oggetto della qualificazione può quindi essere anche l’insieme trave-nodo, non solo il prodotto isolato. Le tre categorie di classificazione L’impianto a tre categorie resta, ma ciascun caso è ora trattato con maggiore precisione tecnica: Travi di acciaio-calcestruzzo: realizzate interamente in acciaio da carpenteria, sostengono da sole il peso del getto in prima fase (verifica secondo il § 4.2 NTC 2018), per poi diventare struttura composta (§ 4.3) con taglio affidato alla sola trave metallica. Viene ora specificato che il valore caratteristico della connessione a taglio va stimato tramite prove sperimentali secondo l’Appendice B dell’EN 1994-1-1. Viene richiesto un sistema di produzione certificato EN 1090-1 e, se è impiegato anche acciaio da c.a., l’Attestato di Denuncia di Attività dello STC. Travi di calcestruzzo armato normale o precompresso: in fase finale la capacità portante è affidata solo a calcestruzzo e armature da c.a./c.a.p., escludendo il contributo della carpenteria metallica. Viene introdotta una novità per le zone sismiche: se in strutture dissipative tale contributo non è trascurabile, l’elemento va riclassificato come caso “a” o “c”. Vengono inoltre dettagliate molto più a fondo le prescrizioni sulle saldature: processi qualificati UNI EN ISO 17660-1, divieto di giunti testa-testa, divieto di saldature su barre nelle zone dissipative, controllo visivo al 100% (Livello C UNI-EN-ISO 5817), almeno il 50% dell’armatura a taglio in staffe chiuse non saldate al fondello. Sistemi non riconducibili ai primi due: stessa impostazione di prima, ma criteri sperimentali più stringenti. Si richiedono minimo tre campioni per tipologia di prova, riducibili a due se i risultati sono coerenti e confermati da analisi numeriche validate. Resta l’obbligo della “dichiarazione” del Presidente del Consiglio Superiore ex art. 52, comma 2, DPR 380/2001. Il controllo della produzione in stabilimento Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione di un capitolo dedicato ai controlli in stabilimento, assente nella versione precedente. Si richiede un sistema di controllo qualità certificato UNI EN ISO 9001, controlli documentati sui materiali in ingresso (certificazione di qualificazione e certificato 3.1 UNI EN 10204) e procedure specifiche di accettazione. È nuova anche la disciplina del fondello in calcestruzzo, con tre modalità operative possibili: completamento in cantiere sotto responsabilità del Direttore dei lavori; produzione in stabilimenti di prefabbricazione certificati; realizzazione presso lo stesso stabilimento della trave in acciaio, con calcestruzzo da impianti certificati. Gli elaborati progettuali devono ora chiarire se il fondello sia una semplice cassaforma a perdere o svolga funzioni strutturali. Viene introdotto, infine, un sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto, con marcatura obbligatoria di ogni pezzo, inalterabile fino alla consegna in cantiere. Documentazione di fornitura e controlli in cantiere Anche questa fase, non trattata nel documento precedente, è ora disciplinata punto per punto. Per il caso “a”, soggetto a marcatura CE EN 1090-1, si richiama il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110. Per il caso “b” serve la documentazione ex § 11.3.1.7 NTC 2018 e, se è usato acciaio da carpenteria, anche la marcatura CE. Per il caso “c”, il documento di trasporto deve riportare gli estremi della “dichiarazione”. Viene formalizzato il ruolo del Direttore dei lavori, tenuto a verificare la documentazione e la marcatura, nonché a rifiutare le forniture non conformi. La procedura di qualificazione Il capitolo più corposo e innovativo riguarda la procedura di qualificazione, prima limitata a poche righe generiche. L’istanza allo STC, firmata digitalmente dal legale rappresentante, richiede ora una documentazione in venti voci: elenco dei prodotti, relazione descrittiva, fac-simile delle etichette, elaborati grafici esecutivi, relazioni di calcolo, certificazioni UNI EN ISO 9001 (e UNI EN 3834 per i prodotti saldati), dichiarazione di manleva, pianta dello stabilimento, organigramma, piani dei controlli interni con registro prodotti/acquirenti, relazioni su durabilità, movimentazione, stoccaggio e trasporto, e il Registro del Fabbricante con gli esiti dei controlli e le eventuali misure correttive. Per il solo caso “c” è richiesta anche l’indicazione del laboratorio (ex art. 59 DPR 380/2001) per le prove iniziali di tipo (ITT), da validare preventivamente dallo STC, oppure l’uso di un laboratorio interno dichiarato. Vengono definiti per la prima volta anche i contenuti minimi dei certificati ITT. In istruttoria, lo STC può richiedere integrazioni con sospensione del procedimento fino a 180 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende respinta; è prevista anche una possibile visita ispettiva in stabilimento e, per il “riconoscimento di appartenenza”, la facoltà di richiedere il parere della Sezione competente del Consiglio Superiore. Validità quinquennale, rinnovo, sospensione e revoca Una novità sostanziale è che il “riconoscimento di appartenenza” e la “dichiarazione” hanno ora validità quinquennale, rinnovabile con istanza da presentare almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata da dichiarazione di permanenza delle condizioni produttive, registro dei controlli dei cinque anni, relazione sull’attività svolta e rinnovo della certificazione ISO 9001. Se l’istanza arriva oltre i 180 giorni ma prima della scadenza, l’eventuale rinnovo concesso dopo la scadenza non copre retroattivamente il periodo intermedio. Sono disciplinati per la prima volta anche la sospensione e la revoca: motivi di sospensione sono la mancata applicazione delle condizioni del riconoscimento, modifiche al prodotto o al sistema produttivo non validate dallo STC, cambi nel sistema di marcatura o esternalizzazioni non autorizzate. Nei casi più gravi o di recidiva si procede alla revoca come atto amministrativo definitivo. I costi dell’istruttoria Si richiama il DM 26 novembre 2012, n. 267 sui proventi delle attività STC, con tariffe distinte per “riconoscimento di appartenenza” a una famiglia già qualificata e “dichiarazione” per i casi di prima qualificazione; il costo presunto viene comunicato al fabbricante all’avvio dell’istruttoria, unitamente ai termini previsti per il versamento. Le disposizioni transitorie I riconoscimenti già rilasciati con scadenza definita restano validi fino a tale data, senza necessità di rinnovo anticipato; quelli privi di scadenza restano invece validi per non oltre due anni dall’entrata in vigore delle nuove Linee guida, entro i quali le aziende dovranno comunque adeguarsi alla nuova procedura per mantenere la qualificazione.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-07-06T17:54:25+02:00", "dateCreated": "2026-07-06T17:54:25+02:00", "dateModified": "2026-07-06T17:55:04+02:00" }
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