---
title: "Nuove regole per la circolazione su strada dei carrelli. Decreto Legge n. 145/2013 e Decreto Min. Trasporti 14 gennaio 2014 (G.U. 4 febbraio 2014)."
date: 2014-02-14
categories:
  - name: "Trasporti"
    url: "https://www.ancepadova.it/trasporti1.md"
---

# Nuove regole per la circolazione su strada dei carrelli. Decreto Legge n. 145/2013 e Decreto Min. Trasporti 14 gennaio 2014 (G.U. 4 febbraio 2014).

Facciamo seguito all'ultima nostra circolare sull'argomento (cfr. n. 4 del 10 gennaio) con cui abbiamo segnalato che con il Decreto Legge n. 145/2013 (cd. “Destinazione Italia” (ancora in fase di conversione in legge), è stata introdotta una rilevante modifica all’art. 114 del Codice della strada in tema di circolazione delle macchine operatrici e in particolare dei carrelli di cui all’articolo 58, co.2, lettera c). Nello specifico, l’art. 13 comma 12 del provvedimento, ha previsto, come già riportato nella nostra circolare n. 4/2014, che i carrelli elevatori/trasportatori destinati alla movimentazione di cose qualora effettuino brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico possano circolare senza necessità dell’immatricolazione. Si ricorda che, invece, prima della modifica normativa il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) con la Circolare del 25/10/2013 (ora abrogata) aveva precisato (cfr. nostra circolare citata) che tali carrelli potevano circolare su strada pubblica solo se immatricolati e targati anche se utilizzati solo per brevi spostamenti. Con il Decreto 14/1/2014, a firma del Direttore generale per la motorizzazione, pubblicato nella GU del 4/2/2014, emanato in attuazione dell’articolo 13 comma 12 citato sopra, il Ministero dei Trasporti ha fornito alcune prescrizioni anche di carattere tecnico (es. necessità che il veicolo sia dotato di dispositivi retroriflettenti, retrovisori, di frenatura ecc.) per l'immissione in circolazione di tali veicoli. L’articolo 1 del DM precisa a tal fine che i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli. A parte i requisiti tecnici che devono possedere tali mezzi il Decreto, all’articolo 4, stabilisce che deve essere presentata, alla Motorizzazione competente, domanda di autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello con validità massima di un anno (prorogabile). Viene tuttavia fatta salva la validità delle vecchie autorizzazioni rilasciate in conformità al Decreto Ministeriale del 28/12/1989, consentendone la proroga con le stesse modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non siano scadute antecedentemente il 31/12/2007. Nel fare riserva di nuove comunicazioni successivamente alla conversione del Decreto Legge n. 145/2014, riportiamo in allegato l'art. 114 del Codice della Strada (come modificato dal Decreto Legge n. 145/2014) unitamente al DM 14 gennaio 2014 e, con l'occasione, cordialmente salutiamo.


## Custom Fields

**N.:** 51

