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title: "Macchine operatrici circolanti in strada e mezzi d’opera. Nuovi chiarimenti del Ministero dei Trasporti. Nota 27 luglio 2015 n. 3756."
date: 2015-08-07
categories:
  - name: "Trasporti"
    url: "https://www.ancepadova.it/trasporti1.md"
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# Macchine operatrici circolanti in strada e mezzi d’opera. Nuovi chiarimenti del Ministero dei Trasporti. Nota 27 luglio 2015 n. 3756.

Informiamo che con la **Nota** **n. 3756 del 27/7/2015**il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**ha fornito **nuovi chiarimenti** per quanto riguarda le **macchine operatrici circolanti su strada e sui mezzi d’opera.**

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 Al **punto 2.3**per le **machine operatrici**si precisa che come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada (art. 298 comma 3) **occorre indicare sulla carta di circolazione i dati completi dell’impresa alla quale è affidata l’utilizzazione della macchina operatrice**; in assenza di diverse disposizioni, la locazione senza conducente e il comodato d’uso soggiacciono a tale obbligo, sostitutivo della registrazione, e la carta di circolazione deve riportare i dati completi dell’impresa locataria o comodataria.

 Si riporta qui di seguito l’art. 298 del Regolamento del Codice della Strada.

 Al **punto 3**la Nota n. 3756 del 27/7/2015 fornisce chiarimenti operativi sulla presentazione della richiesta di **autorizzazioni singole o multiple**e su come, ad esempio, deve essere “descritto” il carico.

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 Il **punto 4**della citata notariguarda la **circolazione dei** **mezzi d’opera**. A tal fine la Nota precisa che: **il veicolo avente le caratteristiche del mezzo d’opera, immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua il trasporto dei materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lettera n), del Codice della Strada**, nonché di quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n.454/1997, **deve essere obbligatoriamente classificato come tale, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione**, come disposto dalla circolare della Direzione generale per la Motorizzazione prot. n. 2117 del 09/1/2008.

 La Nota ricorda, infine, che i mezzi d’opera possono essere autoveicoli isolati o complessi veicolari; questi ultimi sono omologati nel rispetto del rapporto di traino pari a 1,45, ai sensi del punto 2) dell’Appendice III – Art. 10 del Regolamento.

 
1. **Non necessitano di autorizzazione al transito****: i mezzi d’opera costituiti da autocarro isolato, dal complesso formato da autocarro e rimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, ovvero dal complesso formato da trattore e semirimorchio attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lettera n), del Codice, nonché di quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della Legge n. 454/1997, o anche da trattore e semirimorchio** (o macchina operatrice trainata) **con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili.**
2. **In ogni caso, per poter circolare sulla viabilità ordinaria**, indifferentemente se a vuoto o a carico, **essi sono assoggettati al pagamento dell’indennizzo d’usura, alla tassa di possesso per il veicolo isolato, ovvero alla tassa di possesso integrata con la rimorchiabilità per il complesso.**

 **Sulla viabilità autostradale è inoltre dovuta una ulteriore somma, pari alla normale tariffa maggiorata del 50%, da versare insieme alla tariffa normale alle porte controllate manualmente**, come previsto dall’art. 34, comma 2, del Codice.

 
1. **E’ sempre invece necessaria l’autorizzazione****per i complessi mezzi d’opera adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici (autotreni e autoarticolati)**; in tal caso è sempre dovuto l’indennizzo di usura per il veicolo trainante, mentre per il veicolo trainato sulla viabilità ordinaria è dovuto l’indennizzo ai sensi dell’ art. 18, comma 5, lett. b), del Regolamento, come già indicato nel paragrafo 1.2.2) della Direttiva ministeriale n. 4214/2014; sulla viabilità autostradale si applica l’indennizzo di cui all’art. 18, comma 1, ovvero comma 3, del Regolamento, avendo a riferimento, secondo i casi, le masse complessive di cui all’art. 10, comma 8, lett. b), del Codice.

 **La Nota ricorda**, infine, **che il pagamento dell’indennizzo di usura** ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Codice **costituisce l’imprescindibile presupposto per la circolazione dei mezzi d’opera**; in difetto di tale presupposto i suddetti veicoli o complessi di veicoli non hanno titolo alla circolazione, e dunque non possono essere rilasciate autorizzazioni.

 Si riporta qui si seguito l’art. 18 del regolamento del Codice della Strada.

 Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

 Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;


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**N.:** 237

