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title: "Certificato di assicurazione per la copertura RCA di veicolo: conservazione del documento anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale."
date: 2016-09-07
categories:
  - name: "Trasporti"
    url: "https://www.ancepadova.it/trasporti1.md"
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# Certificato di assicurazione per la copertura RCA di veicolo: conservazione del documento anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale.

Il Ministero dell'Interno, con propria nota datata 1° settembre 2016 (all.), ha precisato che, a seguito di una modifica al regolamento Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), il certificato di assicurazione RCA che dimostra la copertura assicurativa del veicolo e che deve trovarsi a bordo dello stesso (venuto meno l'obbligo dell'esposizione del contrassegno assicurativo dal 18 ottobre 2015), può essere esibito anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale, o gli venga richiesta la successiva produzione della versione originale dello stesso.

 Ricordiamo che essendo venuto meno, come già si è detto, dal 18 ottobre 2015, per effetto delle modifiche apportate dal Codice della Strada dalla Legge n. 183/11, nonché per le disposizioni del DM 9 agosto 2013, l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo, oggi il controllo viene effettuato su strada in maniera informatica tramite il numero di targa del veicolo da parte delle Forze dell'Ordine attraverso la banca dati dei veicoli, controllo che potrà avvenire in caso di fermo del veicolo lungo la strada o tramite segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza quali Autovelox, Tutor, Telepass e telecamere ZTL.

 La banca dati viene aggiornata in tempo reale, tanto che anche solo pochi minuti dopo la stipula di una polizza assicurativa su un certo veicolo, quel veicolo potrà già circolare su strada pubblica.

 Per un periodo sperimentale, le compagnie assicuratrici hanno continuato a consegnare agli assicurati il classico contrassegno, senza obbligo della sua esposizione. A regime viene loro consegnato solo una copia del contratto assicurativo (certificato di assicurazione) con la quietanza di pagamento, documentazione importante in caso di sinistro. Saranno infatti queste le informazioni che i conducenti coinvolti in un incidente dovranno scambiarsi anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (il regolamento Ivass prevede che la trasmissione del certificato possa ora avvenire anche in forma di posta elettronica, su richiesta del contraente).

 Concludiamo rammentando che il nuovo Codice della Strada, art. 193, non consente di circolare su strada con un veicolo che non sia coperto da assicurazione RCA, pena una sanzione da 848 euro a 3.393 euro e sequestro del veicolo.

 Si ricorda che i rimorchi e semirimorchi allorchè circolano agganciati alle motrici/trattori sono coperti dall'assicurazione obbligatoria del veicolo traente.

 Sul sito Internet www.ilportaledellautomobilista.it, è comunque già operativa l'applicazione per l'accesso alle informazioni sulla copertura assicurativa RCA dei veicoli, attraverso cui è possibile consultare i numeri di targa degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori immatricolati in Italia, per verificarne la regolarità dell'assicurazione obbligatoria.


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