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title: "Limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti nel Comune di Padova per il periodo invernale 2017-2018."
date: 2017-11-13
categories:
  - name: "Trasporti"
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# Limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti nel Comune di Padova per il periodo invernale 2017-2018.

Informiamo che il Comune di Padova ha adottato il piano di limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti per il periodo invernale 2017-2018 con lo scopo di limitare l'inquinamento atmosferico, di risanare la qualità dell'aria e, in particolare, di ridurre le concentrazioni di PM10 nel territorio comunale.

 Il provvedimento è stato assunto con Ordinanza del 2 novembre 2017 n. 31. Con esso si dispone la temporanea limitazione della circolazione stradale a carattere preventivo.

 Il Comune di Padova, nell'adottare le misure concordate con il Tavolo tecnico zonale della Provincia di Padova e condivise anche con i Comuni capoluogo del Veneto, ha previsto l'adozione dei provvedimenti basati su "livelli di allerta" (verde, arancio e rosso), determinati in funzione della qualità dell'aria e secondo un meccanismo di attivazione legato ai superamenti del valore limite giornaliero di legge per il PM10 ed alle previsioni meteo che verranno comunicate da Arpav.

 Temporalità di applicazione della limitazione

 L'Ordinanza in questione prevede la limitazione alla circolazione per:

 • il periodo temporale che va:  
- dal 6 novembre 2017 al 22 dicembre 2017;  
e  
- dall'8 gennaio 2018 al 13 aprile 2018;

 • specifiche fasce orarie previste a seconda del relativo livello di allerta e in particolare nel caso di:

 - allerta verde (meno di 4 giorni consecutivi di superamento del limite di PM10 di 50 µg/m3), il fermo è previsto:

 *) dal lunedì al venerdì, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

 *) per le seguenti categorie di veicoli:  
a) autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 0 e Euro 1 e diesel omologati Euro 0, Euro 1 e Euro 2;  
b) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1° gennaio 2000 o omologati Euro 0.

 Infine è prevista l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, da lunedì 6 novembre 2017 a venerdì 13 aprile 2018, per le seguenti categorie di veicoli:  
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;  
- veicoli della categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi almeno quattro ruote e classificati come speciali o a uso specifico) durante le fasi di carico/scarico delle merci;  
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;  
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

 * * * * *

 - allerta arancione (superamento per 4 giorni consecutivi e meno di 10 del limite di PM10 di 50 µg/m3), il fermo è previsto secondo quanto previsto per l'allerta verde e il Comune invita la cittadinanza ad adottare comportamenti utili al contenimento delle emissioni inquinanti.

 * * * * *

 - allerta rosso (superamento per 10 giorni consecutivi del limite di PM10 di 50 µg/m3), il fermo è previsto:

 *) dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.00;

 *) per le seguenti categorie di veicoli:  
a) autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 0 e Euro 1 e diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3;  
b) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1° gennaio 2000 o omologati Euro 0.

 Infine è prevista l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, da lunedì 6 novembre 2017 a venerdì 13 aprile 2018, per tutti gli autoveicoli.

 Veicoli esclusi dal blocco della circolazione

 Sono esentati dalle disposizioni relative alla limitazione della circolazione, e di conseguenza possono circolare:

 • i veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;  
• gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;  
• i veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;  
• i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;  
• i veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;  
• i veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;  
• i veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;  
• i veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici, purché muniti di scritti o stemmi che li rendono individuabili;  
• i veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;  
• i veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione nonché di un'autodichiarazione attestante la mancanza di mezzo pubblico;  
• i veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;  
• i veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;  
• i veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;  
• i veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;  
• i veicoli appartenenti alle categorie:  
- L2, veicoli a tre ruote la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (con qualunque sistema di propulsione) non supera i 45 km/h e destinati al trasporto merci;  
- L5, veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cui cilindrata del motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (con qualunque sistema di propulsione) supera i 50 km/h e destinati al trasporto merci;  
- N, veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi almeno quattro ruote e classificati come speciali o a uso specifico;  
• gli autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico limitatamente ai percorsi definiti nell'ambito di manifestazioni organizzate.

 Veicoli che possono circolare con il titolo autorizzatorio

 Possono circolare, purché sia esposta in maniera bene in vista ed esibita al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale che ne facciano richiesta una specifica autodichiarazione i veicoli:

 • utilizzati per cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e veicoli al seguito;  
• per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo prenotazione, impegnativa o attestazione dell'avvenuta prestazione medica;  
• dei medici, paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;  
• utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;  
• utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazioni sportive, dai direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;  
• utilizzati dai ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

 Luoghi ove si può circolare nel Comune di Padova

 Sono escluse dalle limitazione della circolazione i seguenti luoghi nel Comune di Padova:

 • comparto viario della Zona Industriale;  
• anello delle tangenziali costituito dalle vie:  
- via Po (tratto compreso tra il confine con il Comune di Limena e c.so Australia);  
- c.so Australia;  
- c.so Boston, comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme;  
- tangenziale sud;  
- c.so 1° Maggio;  
- c.so Esperanto,  
- c.so Kennedy;  
- c.so Argentina;  
- ponte Darwing;  
- c.so Irlanda;  
- via Boves;  
- c.so 13 Giugno;  
• via San Marco (tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo),  
• via Fraccalanza;  
• viale delle Grazie;  
• raccordo Gandhi;  
• raccordo Ezio Franceschini;  
• via Friburgo;  
• via del Plebiscito;  
• via Luigi Einaudi;  
• via Chiesanuova;  
• via dei Colli;  
• via Bembo (tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale);  
• via G.B. Ricci;  
• via C. Goldoni (tratto compreso tra via del Pescarotto e il passo carraio della fiera);  
• via F. Rismondo (tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera);  
• via Avanzo (tratto compreso tra via Del Plebiscito e il ponte Unità d'Italia);  
• ponte Unità d'Italia;  
• via Guizza (tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore);  
• via Piovese (tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore);  
• via Pontevigodarzere (tratto compreso tra via Del Plebiscito e il confine comunale);  
• via Rocco;  
• via Coppi.

 Sanzione

 Il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Comune di Padova comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 164 euro. La sanzione in questione è ridotta del 30% (pari a euro 114,80) se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento.

 Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio s'incorre nella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.


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