---
title: "Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)."
date: 2021-07-16
categories:
  - name: "Trasporti"
    url: "https://www.ancepadova.it/trasporti1.md"
---

# Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Il **Ministero dell’Interno**, con **Circolare del 13 luglio scorso** che dà seguito a quella del 4 settembre 2020, ha fornito **chiarimenti in merito alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti** (in risposta ad alcuni quesiti pervenuti) e, **con particolare riferimento al trasporto in conto proprio e alla documentazione da esibire in fase di controllo su strada per attestare che la guida non costituisca l’attività principale del conducente stesso**.

 La Circolare si è soffermata sulle deroghe previste dall’art. 16 del Decreto Legislativo 286/2005 e, in particolare:

 
- **16, comma 1, lettera g)**

 A seguito delle modifiche introdotte al decreto suddetto nel 2020, per l’applicazione della deroga **non è più necessario che il** **trasporto sia eseguito a fini privati, ****ma** **è sufficiente che sia eseguito per fini non commerciali, ossia cioè senza remunerazione.**

 **N.B.** Tuttavia, **la deroga non può riguardare il trasporto in conto proprio** **che per definizione è un trasporto commerciale per le finalità dell’impresa**. Rientra invece nella deroga la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti – quali associazioni o onlus** **- che non svolgono, nemmeno in maniera residuale, attività commerciale (senza scopo di lucro), né prevedono una remunerazione per il servizio di trasporto effettuato.

 
- **16, comma 1, lettera h)**

 **N.B.** **La deroga riguardante il trasporto di materiale, attrezzature e macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività – a condizione che la guida non costituisca attività principale – può essere fruita dal** **trasporto in conto proprio, qualora siano presenti contemporaneamente due specifiche condizioni:**

 a) **la guida dei veicoli non deve costituire l’attività principale del conducente (cioè deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo);**

 b) **il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell’esercizio della propria attività (per esempio, nel settore dell’edilizia).**

 
- **16, comma 2, lettera c)**

 **N.B.** **La deroga sul** **“trasporto occasionale” **che non incide sulla sicurezza stradale **trova applicazione nel trasporto in conto proprio soltanto se ricorrono contemporaneamente tre specifiche condizioni**:

 a**) l’autista non deve avere la qualifica di conducente professionale, ma lo stesso deve essere assunto per svolgere mansioni diverse (magazziniere, ecc);**

 b) **il trasporto non deve costituire la principale fonte di reddito del conducente;**

 c) **il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale (non deve essere un trasporto eccezionale).**

 **A proposito della documentazione per comprovare che la guida non costituisce l’attività principale del conducente, va precisato che l****a normativa vigente non prevede alcun obbligo sulla documentazione da esibire in fase di controllo su strada per comprovare la sussistenza di tale requisito.** Pertanto, la circolare dispone che **può essere valido qualsiasi documento.**

 Tuttavia, resta ferma la possibilità degli organi di controllo di verificare dal tachigrafo – qualora presente sul veicolo – se l’attività di guida svolta dal conducente nel corso del mese lavorativo solare (dal primo all’ultimo giorno del mese) sia superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo.


## Custom Fields

**N.:** 206

