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N. 15

  [Trasporti](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/trasporti)    16 Gennaio 2025

# Novità in vigore dal 31 dicembre 2024 in materia di registrazioni dei tachigrafi. Obblighi del conducente.

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In primis dal 31 dicembre 2024, è&nbsp;obbligatorio conservare e presentare, per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo (analogico o digitale indipendentemente dal modello), su richiesta delle autorità di controllo, le registrazioni delle attività svolte non solo per il giorno in corso ma anche per i 56 giorni solari precedenti (anziché dei 28 giorni solari precedenti).&nbsp; Altrettanto non&nbsp;è richiesto alcun intervento di aggiornamento o sostituzione dello strumento di controllo e anche non&nbsp;è richiesta (come chiarito anche da una Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024) la sostituzione delle smartcard conducente in quanto quelle più recenti (gen2v1 e gen2v2) hanno memoria sufficiente e quelle di tipo gen1 non dovrebbero essere più in uso in quanto ormai sostituite dia modelli più recenti. Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo analogico Il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta delle autorità competenti: i&nbsp;fogli di registrazionerelativi al giorno in corso e ai&nbsp;56 giorni precedenti; lacarta del conducente, se in possesso; eventualiregistrazioni manualie&nbsp;tabulati&nbsp;effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti. Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo digitale Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, il conducente deve avere a disposizione: la&nbsp;carta del conducente; eventualiregistrazioni manualie&nbsp;tabulati&nbsp;relativi al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti; i&nbsp;fogli di registrazionedello stesso periodo, qualora durante quei giorni abbia guidato un veicolo con tachigrafo analogico. Controlli e verifiche Le autorità competenti possono verificare il rispetto delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006 analizzando: i&nbsp;fogli di registrazione; i dativisualizzati,&nbsp;stampatio&nbsp;scaricati&nbsp;dal tachigrafo o dalla carta del conducente; eventuali altri documenti probanti che giustifichino situazioni particolari di inosservanza. Sanzioni e raccomandazioni Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 36 può comportare sanzioni. Si consiglia alle imprese e ai propri dipendenti di verificare regolarmente la disponibilità e la corretta conservazione dei documenti richiesti, così da evitare eventuali problemi durante i controlli stradali. Le aziende sono poi tenute a&nbsp;formare i propri conducenti&nbsp;su temi come tempi di guida, pause obbligatorie e riposi e devono effettuare&nbsp;verifiche regolari&nbsp;sul funzionamento del tachigrafo, inclusa la sua calibratura, e assicurarsi che le carte conducente siano operative. In particolare, come previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) n. 165/2014 nel caso di tachigrafi analogici, le imprese devono fornire ai conducenti&nbsp;un numero sufficiente di fogli di registrazione. I fogli devono essere di modello omologato e compatibili con l’apparecchio installato a bordo del veicolo. Per i tachigrafi digitali, invece, è responsabilità sia dell’impresa che del conducente garantire la possibilità di stampare i dati richiesti durante un’ispezione, tenendo conto della durata del servizio. N.B. Le imprese sono inoltre obbligate a&nbsp;conservare&nbsp;in ordine cronologico e in formato leggibile i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati per almeno un anno dalla data di utilizzo. Devono anche fornire copie dei fogli e dei dati scaricati ai conducenti che ne fanno richiesta, assieme alle relative stampe. Questi documenti devono essere esibiti o consegnati in caso di richiesta da parte delle autorità di controllo. Infine, le imprese di trasporto sono ritenute&nbsp;responsabili per le infrazioni commesse&nbsp;dai conducenti sotto la loro direzione, salvo nei casi in cui si possa dimostrare che l’impresa abbia rispettato pienamente gli obblighi previsti dal regolamento, inclusi quelli relativi alla formazione e al controllo dell’attività dei conducenti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2025-01-16T15:34:39+01:00", "dateCreated": "2025-01-16T15:34:39+01:00", "dateModified": "2025-01-16T16:17:36+01:00" }
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