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title: "Strutture per lo svolgimento delle attività sociali. Sentenza TAR Campania n. 1881 del 31 marzo 2014."
date: 2014-04-14
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Strutture per lo svolgimento delle attività sociali. Sentenza TAR Campania n. 1881 del 31 marzo 2014.

Con la Sentenza n. 1881 del 31 marzo 2014 (cfr. all.) il Tar Campania ha ricordato come ai sensi dell’art. 32, co. 4 della L. 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), *"La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica".*

 L'intrinseca meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale (fra le quali va ricondotta, precisano i giudici, anche un'associazione sportiva dilettantistica) ha indotto il legislatore a prevedere **facilitazioni non soltanto sul piano fiscale, ma anche su quello amministrativo, con specifico riguardo agli aspetti urbanistici**, proprio allo scopo di agevolare l'individuazione delle sedi dove svolgere tali attività.

 In tale direzione, le predette sedi sono, quindi, localizzabili:

 
1. in tutte le parti del territorio urbano, stante la loro compatibilità con ogni destinazione d'uso urbanistico rilevante ex D.M. n. 1444 del 1968;
2. a prescindere dalla destinazione d'uso impressa specificamente e funzionalmente rispetto al singolo fabbricato (cfr. da ultimo Cons. di Stato, V, 15/01/2013 n. 181).

 Con la sentenza in oggetto, il Tar Campania ha ritenuto, di conseguenza, illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha respinto una istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di alcuni locali ubicati al piano interrato da garage-deposito a palestra, motivandola con riferimento al fatto che, ai sensi del regolamento edilizio, i piani interrati possono essere destinati unicamente a cantine, depositi, magazzini e autorimesse.

 Sostenere, infatti, che l’operazione posta in essere, da una associazione di promozione sociale, non sia compatibile con la destinazione dei piani interrati unicamente a cantine, depositi, magazzini, autorimesse vuol dire disconoscere la portata derogatoria del citato art. 32, comma 4, della L. n. 383/2000, con conseguente palese illegittimità della correlativa determinazione amministrativa.


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**N.:** 109

