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title: "Distanza di 10 metri (DM 1444/1968) in caso di \"ampliamento\" di una costruzione preesistente. Sentenza TAR Veneto 20 marzo 2014, n. 364."
date: 2014-04-16
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Distanza di 10 metri (DM 1444/1968) in caso di "ampliamento" di una costruzione preesistente. Sentenza TAR Veneto 20 marzo 2014, n. 364.

Con la sentenza del 20 marzo 2014, n. 364 **il Tar Veneto ha respinto un ricorso proposto avverso il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un ampliamento di un edificio residenziale.**

 Tra le censure avanzate dai ricorrenti vi era la presunta violazione dell’art. 9 del DM 1444/68 nella parte in cui il progetto previsto nel permesso di costruire prevedeva, tra le pareti finestrate dei due edifici, una distanza pari a 4/5 metri anziché 10 metri.

 In particolare, **i giudici amministrativi aderendo ad un orientamento giurisprudenziale già fatto proprio dal Tribunale del Veneto (TAR Veneto, n. 1347/2012) ha ribadito che per “*ampliamento consentito si deve intendere un’estensione materiale del fabbricato preesistente, realizzata mediante la costruzione di un corpo edilizio contiguo al preesistente, non importa se in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione*”.**

 In applicazione di tale principio è stato, pertanto, **qualificato come “ampliamento” e non come “autonoma costruzione”** l’intervento edilizio previsto per la presenza di una terrazza calpestabile con la funzione di unire la struttura preesistente e quella in costruzione.

 Una volta ricondotta l’opera alla fattispecie dell’ampliamento i giudici amministrativi hanno, quindi, ritenuto inapplicabili le disposizioni del DM 1444/68 nella parte in cui obbligano al rispetto della distanza minima tra edifici pari a 10 metri.

 I giudici amministrativi hanno, inoltre, ritenuto inapplicabile al caso di specie la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68 nella parte in cui prevede la necessità che siano rispettate le distanze tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli.

 Sul punto il Tribunale ha affermato che tale disposizione si applica esclusivamente alle zone urbanistiche “C” ossia di espansione e non alle zone “B” di completamento come previste dal DM 1444/68 e come, pertanto, nel caso di specie, i manufatti non rientrassero nel relativo ambito di applicazione in quanto ricadevano in zona “B”.

 Presso i nostri uffici è disponibile (a richiesta) la sentenza del TAR VENETO n. 364/2014.


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**N.:** 115

