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title: "Illegittimità del rigetto del titolo edilizio dopo il pagamento degli oneri concessori: TAR Calabria n. 1095/2015."
date: 2015-07-28
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Illegittimità del rigetto del titolo edilizio dopo il pagamento degli oneri concessori: TAR Calabria n. 1095/2015.

Portiamo a conoscenza che il Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II, con **sentenza 17 giugno 2015 n. 1095** (all.), **ha dichiarato l’illegittimità dell’atto con cui il Comune ha negato il rilascio di un permesso di costruire** (per la realizzazione di un edificio a destinazione mista, commerciale e residenziale, motivato dalla mancanza del requisito di lotto intercluso) **nel caso in cui, prima della formalizzazione del diniego, lo stesso Comune avesse comunicato l’importo degli oneri concessori e questi siano stati versati dal richiedente.**

 Il Tar, richiamando l’art. 16, comma 1, del T.U. n 380/2001, in base al quale “*il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione*” ha ribadito come tale disposizione conferisca al **pagamento degli oneri contributivi** la natura di **obbligazione accessoria a carico di chi abbia *già*ottenuto un titolo edilizio.**

 L’obbligazione scaturente dall’articolo 16 comma 1, come ben ricordato anche dal Consiglio di Stato n. 2434/2014, sorge con il rilascio del titolo ed è a tale momento che “occorre avere riguardo per la determinazione dell’entità del contributo”.

 I giudici del Tar Calabria hanno evidenziato come, anche nell’ipotesi in cui alla comunicazione inviata dall’ufficio tecnico del Comune relativa all’importo degli oneri concessori da corrispondere per l’intervento edilizio *non*si volesse attribuire valore di provvedimento di rilascio del titolo, è evidente che alla data di adozione del provvedimento di rigetto fosse, tuttavia, anche ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso. In tal caso all’amministrazione residuava solo la possibilità di agire in via di autotutela.


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**N.:** 218

