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title: "Sopraelevazione senza il consenso dei condomini.Sentenza TAR Liguria 9 luglio 2015, n. 657."
date: 2015-08-05
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Sopraelevazione senza il consenso dei condomini.Sentenza TAR Liguria 9 luglio 2015, n. 657.

Con la Sentenza Sez. I, 9 luglio 2015 n. 651 (all.) il TAR Liguria ha respinto il ricorso nei confronti di un permesso di costruire – rilasciato al proprietario dell’ultimo piano dello stabile – che autorizzava la modifica dell’altezza del tetto per consentire l’utilizzo del sottotetto a fini residenziali, senza il consenso degli altri condomini.

 Anche se il tetto di un edificio è considerato – salvo diverse indicazioni risultanti dal titolo di acquisto – proprietà comune, **il TAR ribadisce che il diritto del proprietario dell’ultimo piano di un edificio** (così come del proprietario del lastrico solare) **di elevare nuovi piani o nuove fabbriche, deriva direttamente dall’art. 1127 c.c**.

 **Il diritto è conferito quindi al proprietario dell’ultimo piano e il suo esercizio non è soggetto al riconoscimento degli altri condomini, “salvo che risulti altrimenti dal titolo”.** Ovvero salva diversa espressa pattuizione che costituisca vera e propria servitù di non sopraelevare. Il TAR Liguria richiama a questo proposito una sentenza del TAR Sardegna ( Sez. II, 14 marzo 2013, n. 224).

 L’esercizio del diritto di sopraelevare riconosciuto dall’art. 1127, precisa la sentenza del TAR Liguria, è sottoposto a limiti oggettivi nei casi in cui: le condizioni statiche dell’edificio non consentano l’intervento; la sopraelevazione pregiudichi l’aspetto architettonico del fabbricato, o diminuisca notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.


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