---
title: "Scia.Sospensione del termine di 30 giorni per le verifiche: illegittimità.Sentenza TAR Veneto 10 settembre 2015 n. 958."
date: 2015-10-21
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
---

# Scia.Sospensione del termine di 30 giorni per le verifiche: illegittimità.Sentenza TAR Veneto 10 settembre 2015 n. 958.

Come è noto, l’**art. 19 della Legge 241/1990** contiene la **disciplina generale della Segnalazione d’inizio attività (Scia)** che consente l’avvio di talune attività/interventi in via immediata e cioè fin dalla data della sua presentazione alla Pubblica Amministrazione competente.

 La p.a. ha a disposizione 60 giorni (30 nel caso di Scia in materia edilizia) per accertare l’eventuale mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge e vietare la prosecuzione dell’attività con la rimozione di quanto già realizzato.

 Il **TAR Veneto** **con la Sentenza della sezione III, 10/09/2015, n. 958, ha censurato l’operato di un comune che aveva disposto la sospensione del termine di legge per la verifica dei requisiti della Scia.**

 Con la pronuncia sono stati ribaditi importanti principi in tema di Scia e cioè:

 -       è del tutto *illegittimo e contrario all’art. 19 della Legge 241/1990 disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti*. Il termine di 60 giorni (o 30 per la Scia in edilizia) è quello che il legislatore ha ritenuto congruo per l’adozione dell’atto inibitorio, meramente eventuale, non essendo la p.a. obbligata ad adottare un provvedimento a fronte di una Scia, atto privato che consente l’avvio immediato di una attività;

 -       *non trova spazio nel procedimento sulla Scia il cd. preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990*, trattandosi di un procedimento che ha la sua principale ragion d’essere nell’accelerazione temporale; prima di notificare all’interessato il provvedimento che vieta di proseguire l’attività oggetto della Scia, la legge consente all’ente locale solo di inviare una diffida a regolarizzare l’attività, ove ciò sia possibile, per renderla conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 gg.;

 -       *spetta alla p.a., prima di emanare il provvedimento repressivo, vagliare la possibilità di regolarizzare l’attività già intrapresa rendendola conforme alle norme vigenti*e non al privato proporre modalità di conformazione;

 -       *decorso il termine di 60 o 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio nei confronti della Scia, il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la Scia ma deve farlo nelle forme dell’autotutela*(art. 21 nonies Legge 241/1990), vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.

 Si ricorda che, **come evidenziato anche dallo stesso TAR Veneto, l’art. 19 della Legge 241/1990 è stato modificato di recente dalla Legge 124/2015 cd “riforma della Pubblica Amministrazione” proprio nella parte relativa all’esercizio dell’autotutela da parte del comune, con l’introduzione di un limite temporale pari a 18 mesi per l’adozione degli atti di annullamento.**

 Riportiamo in allegato la sentenza del TAR Veneto n. 958/2015 e porgiamo cordiali saluti.


## Custom Fields

**N.:** 285

