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title: "Autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/2017). Chiarimenti del Mibac sul regime transitorio."
date: 2017-04-28
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/2017). Chiarimenti del Mibac sul regime transitorio.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 85 del 24 marzo scorso con cui abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla G.U. n. 68/2017 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 riguardante la procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

 Lo scorso 6 aprile il provvedimento è entrato in vigore.

 Esso riguarda gli interventi di lieve entità e per la prima volta individua le tipologie di opere irrilevanti sotto il profilo paesaggistico, escluse dalla necessità di autorizzazione.

 Il Ministero dei Beni Culturali ha predisposto e pubblicato sul proprio sito internet www.beniculturali.it l'allegata Nota n. 11688 del 11/04/2017 dell'Ufficio legislativo, con la quale vengono forniti chiarimenti sulla normativa applicabile ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica pendenti alla data di entrata in vigore del Dpr 31 e cioè al 6 aprile 2017.

 Sulla base della premessa che il Dpr 31/2017 trova immediata applicazione solo nelle Regioni a statuto ordinario, la Nota svolge una disamina delle diverse ipotesi che possono verificarsi nel concreto e cioè:

 A. Interventi ed opere esclusi dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'Allegato A  
Le istanze pendenti alla data del 6 aprile 2017, finalizzate ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ora inclusi nell'allegato A dovranno essere archiviate dall'amministrazione procedente (Regione o comune delegato), previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza;

 B. Procedimenti ordinari di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004) e sottoposti in base al nuovo regolamento a procedura semplificata  
In questi casi occorre effettuare una distinzione fra:  
1) procedure pendenti che hanno superato i 60 giorni o nell'ambito delle quali è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell'art. 146 D.lgs. 42/2004;  
2) procedure pendenti nell'ambito delle quali l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso ai sensi dell'art. 146 D.lgs. 42/2004;  
3) procedure pendenti nell'ambito delle quali l'istruttoria non si è ancora conclusa o nelle quali l'amministrazione procedente non ha ancora trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento: il procedimento dovrà essere concluso applicando le previsioni semplificate del Dpr 31/2017, purché siano rispettati i termini da esso previsti (20 gg anziché 30 a disposizione della Regione/Comune e 20 gg anziché 25 a disposizione della Soprintendenza).

 C. Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata  
L'Ufficio legislativo del Mibac ritiene applicabile la nuova procedura nei casi in cui sia per l'amministrazione procedente, che per la Soprintendenza, vengano rispettati interamente i nuovi termini del Dpr 31/2017 (vedi sopra B.3). Se i termini a disposizione degli enti locali e della Soprintendenza sono parzialmente decorsi si applica il Dpr 139/2010.

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul Dpr 31/2017 viene infine allegata alla Nota la relazione illustrativa del Mibac che ha accompagnato il provvedimento nel suo iter di approvazione.


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