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title: "Legge Regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14 sul contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana."
date: 2017-06-16
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Legge Regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14 sul contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana.

Come già comunicato nella nostra precedente circolare n. 138 del 6 giugno u.s., la Regione del Veneto ha approvato il 29 maggio scorso la Legge "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2014, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

 Il testo (L.R. 6 giugno 2017 n. 14) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno u.s. (all.) ed entrerà in vigore il 24 giugno p.v.

 Nel fare riserva di un più ampio commento del nuovo provvedimento legislativo, si ritiene utile nel frattempo fornire una prima informativa con particolare riguardo alla nozione di consumo di suolo e alla disciplina transitoria, destinata a condizionare per alcuni mesi sia la capacità pianificatoria dei Comuni, sia la possibilità, per i privati aventi titolo, di realizzare gli interventi contemplati dagli strumenti urbanistici.

 1. Il processo per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali all'obiettivo del contenimento del consumo di suolo

 In sintesi, la parte del provvedimento che più specificamente si occupa del contenimento del consumo di suolo (obiettivo comunitario è il suo azzeramento entro il 2050), prevede che:

 a) la Giunta regionale, sulla base dei dati già in possesso della Regione e di quelli che i Comuni dovranno fornirle entro il primi 60 gg. dal ricevimento della scheda informativa allegata alla legge (il cui invio è previsto entro 3 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 14/2017), fissa entro 180 gg. dal 24 giugno 2017 (cioè entro il 21 dicembre 2017) la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, ripartendolo poi per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, sulla base delle specificità locali (caratteristiche qualitative ed idrauliche dei suoli, produzioni agricole presenti, stato di fatto della pianificazione, estensione del suolo già edificato, consistenza numerica degli alloggi, delle aree e degli edifici dismessi e/o inutilizzati) (art. 4, comma 2, L.R. 14/2017). Il citato termine di 180 gg. sarà verosimilmente protratto a 240 gg., stante la sospensione per 60 gg. del relativo decorso, prevista dall'art. 4, comma 4, della L.R. 14/2017 per l'acquisizione dei pareri della II^ Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie locali.

 b) entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui alla precedente lett. a), i Comuni debbono approvare la variante allo strumento urbanistico generale per adeguarlo alla quantità di consumo di suolo "assegnata" dalla Regione (nel caso di mancato rispetto del termine è previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Giunta regionale) (art. 13, commi 10 e 11, L.R. 14/2017).

 2. Le principali definizioni

 Per comprendere la portata della disciplina dettata dalla L.R. 14/2017 in materia di contenimento del consumo di suolo è necessario tener conto di alcune definizioni contenute nell'art. 2 della legge ed in particolare:  
• Consumo di suolo: l'incremento annuale netto (cioè compensato dalle eventuali superfici rinaturalizzate) della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo o tali, comunque, da comprometterne le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive (ad es.: coperture artificiali, scavi o rimozioni)  
• Superficie naturale e seminaturale: le superfici non impermeabilizzate, ivi comprese quelle poste all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, se utilizzate o destinate a verde pubblico o ad uso pubblico, ovvero costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con superfici della stessa natura, esterne al predetto ambito. Rientrano in questa nozione anche le aree destinate all'attività agricola.  
• Impermeabilizzazione del suolo: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità (principalmente con interventi di urbanizzazione, ma anche con compattazione del suolo dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o attrezzature);  
• Ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento, che lo strumento urbanistico destina alla trasformazione insediativa, alla dotazione di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, alle infrastrutture esistenti o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di PUA già approvati ed i nuclei insediativi in zona agricola.

 Pertanto, dalle sopra riportate definizioni si ricava che non danno luogo a consumo di suolo gli interventi di impermeabilizzazione o equivalenti che abbiano ad oggetto superfici interne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, a meno che non interessino superfici utilizzate o destinate a verde pubblico o ad uso pubblico, oppure costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con superfici della stessa natura, esterne a tale ambito.

 Inoltre, non danno luogo a consumo di suolo gli interventi riguardanti parti del territorio oggetto di PUA approvati.

 3. Il regime transitorio

 La regola "base", riportata nell'art. 13, comma 1, è che a far data dal 24 giugno 2017 e fino all'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente punto 1., lett. a), non sono ammessi interventi che diano luogo a consumo di suolo, nell'accezione indicata al precedente punto 2.

 Inoltre, sempre nel medesimo arco temporale non è consentita l'introduzione nei piani urbanistici e territoriali di nuove previsioni comportanti consumo di suolo.

 A tali preclusioni "temporanee" fanno eccezione:

 a) la possibilità di intervenire negli ambiti inedificati fino al 30% della capacità edificatoria complessivamente assegnata dallo strumento urbanistico generale (art. 13, comma 2)

 b) la possibilità di completare i procedimenti in corso alla data del 24 giugno 2017 e di attuare gli interventi che ne costituiscono l'oggetto (art. 13, commi 4 e 5).  
I procedimenti che vengono fatti salvi sono quelli:  
• relativi ai titoli abilitativi, qualora ne sia già stata presentata la domanda/comunicazione/segnalazione corredata degli elaborati necessari;  
• relativi ai piani urbanistici attuativi, qualora ne sia già stata presentata la proposta, anch'essa corredata degli elaborati necessari

 c) la possibilità di attuare gli interventi oggetto di accordi tra soggetti pubblici e privati, per i quali, al 24 giugno 2017 sia già stata dichiarato l'interesse pubblico, nonché gli interventi oggetto di accordi di programma tra più soggetti pubblici, purché la conferenza decisoria si sia già pronunciata alla predetta data.

 Nel caso in cui il provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente punto 1., lett. a), non sia emanato nel termine di 180 gg. dal 24 giugno 2017 (termine verosimilmente protratto a 240 gg., stante la sospensione per 60 gg. del relativo decorso prevista per l'acquisizione dei pareri della II^ Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie locali), la percentuale del 30% indicata alla lett. a) viene portata al 50%. (art. 13, comma 8).

 Inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 14/2017, sono sempre consentiti, sin dal 24 giugno 2017 e, successivamente, anche in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale, gli interventi:  
• previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;  
• di "riqualificazione edilizia ed ambientale" e "riqualificazione urbana", di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 14/2017;  
• consistenti nella realizzazione di lavori e opere pubbliche o di interesse pubblico;  
• oggetto di procedimento dinanzi allo Sportello unico attività produttive (SUAP) in deroga o variante allo strumento urbanistico, ai sensi della L.R. 55/2012;  
• connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;  
• riguardanti l'esercizio dell'attività di cava;  
• previsti dalla L.R. 14/2009 e s.m. c.d. "Piano Casa";  
• attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici.

 Per consentire una più immediata comprensione delle singole fasi nelle quali si articola il periodo transitorio e il regime di ciascuna di esse, forniamo in allegato alla presente una tabella sinottica.

 4. La situazione "a regime"

 L'effettiva quantità di superficie naturale e seminaturale possibile oggetto di interventi di impermeabilizzazione/trasformazione (costituenti consumo di suolo) verrà precisata dagli strumenti urbanistici generali di ciascun Comune, sulla base delle indicazioni provenienti dalla Regione (si veda il precedente punto 1).

 Una volta conosciuta la quantità di consumo di suolo "assegnata" dalla Regione, il singolo Comune, nell'adeguare il proprio strumento urbanistico generale, dovrà - a seconda della specifica situazione di partenza ed alle conseguenti indicazioni regionali - ridurre le previsioni di "espansione" contenute nel Piano vigente, oppure potrà confermarle o, addirittura, incrementarle.


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