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title: "Inserimento delle aree edificabili negli ambiti di urbanizzazione consolidata, con conseguente sottrazione ai limiti fissati dalla Legge Regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo."
date: 2017-08-04
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Inserimento delle aree edificabili negli ambiti di urbanizzazione consolidata, con conseguente sottrazione ai limiti fissati dalla Legge Regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo.

Entro il prossimo 25 agosto i Comuni del Veneto sono chiamati ad individuare, con apposita delibera di Giunta o di Consiglio, gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. 14/2017 (Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. 11/2004), al cui interno, sin dal 24 giugno e anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dalla Giunta regionale, sono sempre consentiti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico comunale.

 Come era stato segnalato nella nostra circolare 16 giugno 2017, n. 153 di primo commento alla Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14, l'art. 12, rubricato "Disposizioni finali", stabilisce che "1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):  
a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata".

 A sua volta, il successivo art. 13, comma 9, dispone che "Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti."

 Il termine previsto dal richiamato art. 4, comma 5, è pari a 60 giorni, decorrenti dal 26 giugno scorso, per cui esso scade il 25 agosto 2017.

 Fermo restando che gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale (PAT + PI, ovvero, per i comuni privi di PAT, il solo PRG) e ricompresi negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono sempre consentiti fin dall'entrata in vigore della L.R. 14/2017, avvenuta il 24 giugno, è di tutta evidenza l'importanza del provvedimento ricognitivo cui sono tenuti i Comuni veneti entro il 25 agosto, che andrà ad ufficializzare l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con le caratteristiche descritte nell'art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. 14/2017.

 Definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

 Quest'ultima disposizione reca la seguente definizione "ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

 In via di prima approssimazione - e traendo spunto anche dallo schema proiettato dai dirigenti regionali in occasione dei convegni organizzati per illustrare i contenuti della L.R. 14/2017 (schema riprodotto di seguito) - si può ritenere debbano rientrare negli "ambiti di urbanizzazione consolidata" le aree classificate dallo strumento urbanistico generale vigente come:  
• Centro storico (ZTO A)  
• Zona di completamento residenziale, commerciale, direzionale, produttiva, mista, ecc. (ZTO B, C.1, D.1)  
• Zona di espansione residenziale, commerciale, direzionale, produttiva, mista, ecc., (ZTO C.2, D.2), relativamente alla quale sia già stato approvato il corrispondente PUA (piano urbanistico attuativo)  
• Aree destinate a servizi ed attrezzature collettive (ZTO F)  
• Aree destinate ad infrastrutture e a viabilità già attuate o in fase di attuazione  
• Nuclei insediativi in zona agricola (ZTO E4)

 A tali aree vanno aggiunte quelle "libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa".

 A quest'ultimo proposito, va sottolineato che la norma richiede trattarsi di aree nel contempo:  
a. "libere" (dall'edificazione o, comunque, da altri interventi di trasformazione/impermeabilizzazione)  
b. "intercluse o di completamento"  
ed in ogni caso "destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa".

 Nonostante l'individuazione e la perimetrazione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata" costituisca un adempimento al quale i Comuni sono tenuti d'ufficio, in diretta attuazione del dettato dell'art.13, comma 9, della L.R. 14/2017, può essere utile a quanti sono proprietari di aree con le caratteristiche sopra indicate e, quindi, meritevoli di essere inserite in un "ambito di urbanizzazione consolidata", di farne apposita segnalazione/istanza al Comune territorialmente competente (a tal fine si riporta in allegato un fac-simile di segnalazione/istanza).

 Gli interventi di ampliamento e di nuovo insediamento di attività produttive.

 E' opportuno rammentare che a norma dell'art. 12, comma 1, lett. d), della L.R. 14/2017, "Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):  
d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

 Ciò significa che, a prescindere dall'inserimento o meno in un ambito di urbanizzazione consolidata:  
• gli ampliamenti (max 8o% del volume/superficie esistente e comunque max 1.500 mq.) di attività produttive in deroga allo strumento urbanistico generale, ex art. 3 della L.R. 55/2012  
• gli ampliamenti eccedenti le dimensioni indicate nel punto precedente ed i nuovi insediamenti (purché venga accertata, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, l'assenza o l'insufficienza di aree a destinazione produttiva nel territorio comunale) di attività produttive in variante allo strumento urbanistico generale, ex art. 4 della L.R. 55/2012  
sono sempre ammessi, sin dal 24 giugno 2017 ed a prescindere dai limiti al consumo di suolo che saranno definiti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 14/2017 ed alle successive varianti di adeguamento che ciascun Comune è tenuto ad approvare ai sensi dell'art. 13, comma 10 della medesima legge regionale.


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