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title: "Diritti edificatori. Criteri di calcolo: Sentenza Consiglio di Stato – Sezione IV n. 5419/2017."
date: 2018-01-09
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Diritti edificatori. Criteri di calcolo: Sentenza Consiglio di Stato – Sezione IV n. 5419/2017.

Il Consiglio di Stato nella Sentenza della Sezione IV, 22/11/2017, n. 5419 (all.) ha affermato che lo strumento urbanistico comunale, nel determinare il futuro assetto edificatorio del territorio, deve considerare le sole “aree libere”, vale a dire quelle non ancora edificate e quelle c.d. “asservite”, ossia la cui capacità edificatoria sia stata trasferita e già utilizzata per l’edificazione in altra area vicina.

 Il Consiglio di Stato, ripercorrendo una serie di pronunce precedenti, ha prima di tutto ricordato che:  
- le previsioni di piano servono a conformare l’edificazione futura e non anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano stesso o di una sua variante (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/06/2009, n. 4009);  
- in questo contesto, la “densità edilizia territoriale” è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il carico complessivo di edificazione che può gravare sull’intera zona, mentre la “densità edilizia fondiaria” è riferita alla singola area e definisce il volume massimo su di essa edificabile (Consiglio di Stato, sez. IV, 8/01/2013, n. 32);  
- conseguentemente l’indice di densità territoriale è rapportato all’intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità, ecc., mentre l’indice di densità edilizia è rapportato all’effettiva superficie suscettibile di edificazione ed è a questo che occorre fare concreto riferimento ai fini della individuazione della volumetria assentibile con permesso di costruire (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 23/04/2009, n. 3).

 Da ciò deriva che, al fine di definire con precisione quale sia la superficie suscettibile di edificazione, lo strumento urbanistico considera le sole “aree libere” e cioè:  
- le aree disponibili al momento della pianificazione o meglio quelle che non risultano già edificate in quanto costituenti area di sedime di fabbricati o opere di urbanizzazione;  
- le aree che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano comunque già utilizzate per l’edificazione in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati su aree vicine onde consentirne lo sviluppo volumetrico.

 Se così non fosse – ha concluso il Consiglio di Stato - ogni nuova pianificazione risulterebbe scollegata da quella precedente, potendo da questa prescindere.

  


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