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title: "Legge n. 2/2018 sulla mobilità in bicicletta: spazi comuni e dotazioni nei regolamenti edilizi."
date: 2018-02-05
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Legge n. 2/2018 sulla mobilità in bicicletta: spazi comuni e dotazioni nei regolamenti edilizi.

Per utile informativa comunichiamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, n. 25 la **Legge 11 gennaio 2018, n. 2** (all.) recante **“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”**.

 La legge, **in vigore dal prossimo 15 febbraio 2018**, ha come **obiettivo** quello di **promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto attraverso l’approvazione:**

 
- di un **Piano generale della mobilità ciclistica** (che costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica) da parte del Ministero delle Infrastrutture entro 6 mesi decorrenti dal 15 febbraio 2018;
- di **progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia” da parte delle Regioni, sentiti gli enti locali interessati**, entro 12 mesi dall’approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica (i progetti approvati costituiscono variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti);
- l’**approvazione**, con cadenza triennale, **di piani regionali della mobilità ciclistica** in coerenza con il Piano generale dei trasporti e della logistica e il Piano generale della mobilità ciclistica;
- di **Piani urbani della mobilità ciclistica (Biciplan) da parte dei Comuni o della città metropolitane quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).**

 Le città metropolitane e le Province, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta, in coerenza con il Piano regionale della mobilità e con i piani urbani della mobilità (Biciplan).

 **Tra le misure a disposizione dei Comuni per incentivare l’uso delle biciclette la legge all’articolo 8 prevede:**

 
- la realizzazione di velostazioni in prossimità delle stazioni ferroviarie, metropolitane, porti o aeroporti, oppure realizzare le infrastrutture per i ciclisti nelle opere di edilizia agevolata o popolare;
- **la previsione nei regolamenti edilizi di misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.**

 In particolare è previsto che i **Comuni in sede di attuazione degli strumenti urbanistici stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.**


## Custom Fields

**N.:** 50

