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title: "Contributo di costruzione. Possibilità di rideterminazione entro 10 anni. Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 30 agosto 2018, n. 12."
date: 2018-09-05
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Contributo di costruzione. Possibilità di rideterminazione entro 10 anni. Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 30 agosto 2018, n. 12.

 

 Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la Sentenza 30 agosto 2018, n. 12 (all.), ha posto un punto fermo su una questione - quella della rideterminazione di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione calcolati in modo errato - che vedeva la giurisprudenza divisa su posizioni differenti circa tempi, presupposti e rimedi.

 In via preliminare l’Adunanza Plenaria ha ribadito che si è in presenza di un rapporto di natura privatistica e non pubblicistica fra Comune e privato e pertanto non trovano applicazione le norme sull’autotutela amministrativa che fissano in 18 mesi dall'adozione del provvedimento il termine entro cui l’ente locale può rivedere le proprie decisioni (art. 21-nonies della Legge 241/1990).

 Sulla base di questa premessa, il Consiglio di Stato ha stabilito che:

 - N.B. in caso di errata liquidazione, la P.A. può procedere alla rideterminazione dell’importo del contributo di costruzione nel termine ordinario di prescrizione dei diritti stabilito dall’art. 2946 del Codice civile e cioè 10 anni;

 - ugualmente il privato ha a disposizione 10 anni per impugnare davanti al giudice amministrativo l’atto che ridetermina l’importo del contributo – e non 60 giorni come previsto per i provvedimenti amministrativi;

 - le ipotesi in cui trovano applicazione queste regole sono quelle in cui l’erronea liquidazione è dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente dei parametri vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio ovvero da un semplice errore di calcolo e non quelle in cui il Comune ha applicato retroattivamente coefficienti e tabelle introdotti successivamente al rilascio del titolo edilizio;   
 

 - in questi casi i principi della tutela dell’affidamento e della buona fede che la P.A. deve osservare in generale nei rapporti con i privati possono trovare applicazione solo in ipotesi eccezionali poiché il comune applica tabelle parametriche rese note e pertanto i relativi calcoli possono essere verificati dal privato con l’aiuto del progettista che l’assiste nella presentazione dell’istanza;

 - sul privato grava dunque un obbligo di diligenza per evitare che gli venga chiesto meno o più del dovuto, così come sul comune grava l’obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione avvenga nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso fin dall’inizio.

  

  


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