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title: "Illegittimità della revoca precauzionale del certificato di agibilità. Sentenza TAR Campania 11 dicembre 2018 n. 7110."
date: 2018-12-18
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Illegittimità della revoca precauzionale del certificato di agibilità. Sentenza TAR Campania 11 dicembre 2018 n. 7110.

Il Tar Campania con la Sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 7110 (all.) – dopo essere stato chiamato a giudicare sulla legittimità o meno di un decreto di revoca precauzionale per alcuni certificati di agibilità rilasciati da un Comune anni addietro su un complesso immobiliare – ha affermato che detto provvedimento è illegittimo poichè non rientra tra gli strumenti “tipici” offerti dal legislatore per far fronte a situazioni di pericolo imminente.

 Nella fattispecie l’Amministrazione comunale – agendo al dichiarato fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità – non solo non aveva fatto ricorso allo strumento “tipico” offerto dal legislatore per fronteggiare situazioni di pericolo imminente (l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 co. 4 t.u. 18 agosto 2000, n. 267), ma aveva revocato due certificati di agibilità “in via precauzionale”, omettendo la fissazione di un termine, con ciò rendendo potenzialmente definitivi – di fatto – gli effetti della disposta revoca.

 Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che il decreto di revoca:

 • pur essendo espressione del potere di autotutela, non rispettava i presupposti di cui all’articolo 21quinquies e 21nonies della Legge 241/90 (revoca e annullamento);   
• era stato adottato in carenza di istruttoria da parte dell’amministrazione comunale senza una verifica approfondita da parte della stessa ma basata unicamente di una consulenza tecnica disposta in sede penale;   
• aveva omesso la fissazione di un termine, con ciò rendendo potenzialmente definitivi – di fatto – gli effetti della disposta revoca.

    
Il provvedimento di revoca, pertanto, viola il principio di tipicità degli atti amministrativi ai sensi art. 1 della Legge 241/90 e da ciò discende che “l’Autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge” (Cons. Stato Sez. IV, 14-12-2015, n. 5663) e “ad ogni interesse pubblico va correlato uno specifico potere in capo all’Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito” (da ultimo T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, sent. 22/01/2018, n. 71).


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