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title: "Interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici: art. 10 Legge Semplificazioni n. 120/2020. Commento dell’Ance alla Circolare MIT e Ministero Funzione Pubblica."
date: 2020-12-14
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici: art. 10 Legge Semplificazioni n. 120/2020. Commento dell’Ance alla Circolare MIT e Ministero Funzione Pubblica.

Come è noto, **dopo**** l’entrata in vigore dell’articolo 10 del Decreto Legge 76/2020 sulla nuova disciplina degli interventi di demolizione** **e ricostruzione** **sono emerse forti criticità**.

 **L’ANCE**, consapevole delle tante difficoltà interpretative, **è intervenuta verso il Governo** richiedendo una interpretazione della norma tesa ad **allentare i limiti che il provvedimento ha introdotto per gli**** interventi di demolizione e ricostruzione per gli immobili ricadenti nei centri storici**.

 E’ stata perciò firmata una circolare congiunta (cfr. allegato) del Ministro delle Infrastrutture De Micheli e del Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone.

 Il testo si sofferma su due specifiche disposizioni, oggetto di modifica del DL 76/2020, ossia gli **articoli 2bis e 3 del DPR 380/2001** relativi alle norme sulle **distanze per gli interventi di demolizione e ricostruzione** e la nuova definizione di **ristrutturazione edilizia.**

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 Di seguito riportiamo il commento dell’Ance.

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 **Nuova definizione della ristrutturazione edilizia (art. 3 DPR 380/2001)**

 In merito alla nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” **le indicazioni riguardano**:

 **Caratteristiche tipologiche**

 **N.B.** Nel ricordare che la modifica apportata dal DL n. 76/2020 ha ampliato la definizione di ristrutturazione edilizia che ora ricomprende tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la **sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche** (***fatto salvo****quanto si dirà **per** **gli immobili vincolat*****i**), la circolare  precisa che il riferimento alle “caratteristiche tipologiche” dell’edificio preesistente attiene esclusivamente gli aspetti architettonici e funzionali dell’edificio e **non la destinazione d’uso**.

 Su questo si precisa che il chiarimento non è finalizzato ad impedire nell’ambito degli interventi di ricostruzione le modifiche di destinazione d’uso (le quali sono già ammesse dalla normativa vigente) **ma è funzionale a consentire che, nei casi in cui è necessario rispettare le **caratteristiche tipologiche** es. nel caso di immobili soggetti a vincolo sia comunque possibile eseguire dei cambi di destinazione d’uso.**

 **Incrementi volumetrici**

 A seguito delle modifiche operate dal DL 76/2020 **sono consentiti, nell’ambito della ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi di volumetria:**

 
- per l’adeguamento alla normativa antisismica (comegià previsto nel testo previgente), ma ora anche per l’applicazione della **normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico**;
- **per finalità di rigenerazione urbana**nei “*soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali*”.

 **N.B.** **In merito a tale ultima possibilità la circolare specifica che l’incremento volumetrico deve essere però finalizzato a obiettivi di rigenerazione urbana, da intendersi – in assenza di una definizione normativa generale – come riferita a qualunque tipologia di interventi edilizi che, senza prevedere nuove edificazioni, siano intesi al recupero e alla riqualificazione di aree urbane e/o immobili in condizioni di dismissione o degrado.***  *

 **Immobili soggetti a vincolo e immobili ricadenti nei centri storici**

 **N.B.** Si conferma che, **nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione riguardino immobili soggetti a vincolo** ai sensi del Dlgs 42/2004, per inquadrare l’intervento nella ristrutturazione edilizia **sarà necessario rispettare le caratteristiche preesistenti (*prospetti, sedime, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche****, quest’ultima secondo le indicazioni sopra richiamate*).

 Per quanto riguarda gli **edifici ubicati nelle zone A di cui al DM  1444/1968** e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, **la Circolare specifica che in questi casi il rispetto delle caratteristiche preesistenti (previsto per gli edifici vincolati) “*è solo tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici***”.

 In sostanza **la Circolare sembra voler offrire, aderendo a quanto richiesto dall’ANCE, una interpretazione meno rigorosa per le zone A ed a quelle assimilate** individuando delle fattispecie in cui in qualche modo sarà possibile prescindere dal rispetto delle condizioni poc’anzi evidenziate.

 La Circolare specifica infatti che sono fatte salve:

 
- **eventuali disposizioni di leggi regionali**, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati dall’art. 3 del testo unico per gli edifici vincolati ex d.lgs. n. 42/2004;
- **eventuali previsioni degli strumenti urbanistici**(*sia generali che attuativi*) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame.

 La clausola di “salvezza” **consente, inoltre, di ritenere ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità etc.**** **

 *** * * * * ***

 **Demolizione e ricostruzione e rispetto delle distanze (art. 2bis del DPR 380/2001)**** **

 **Ambito di applicazione e mantenimento delle distanze preesistenti in caso di incentivi volumetrici**

 La norma contenuta nel **comma 1ter dell’articolo 2bis** del DPR 380/2001, come modificata dal DL 76/2020, consente per gli interventi di demolizione e ricostruzione il mantenimento delle distanze preesistenti tra gli immobili in caso di modifica della sagoma, dell’area di sedime e dell’altezza del fabbricato demolito nonché anche in caso di incentivi volumetrici.

 **La circolare, in merito a tale disposizione, ha specificato che**:

 
- *la previsione è testualmente riferita ad “**ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici**”, e quindi indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia o a quella della nuova costruzione;*
- il mantenimento delle distanze preesistenti è consentito anche per gli “***incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento*”**da intendersi  come riferito non a qualsiasi incremento volumetrico, ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per interventi di riqualificazione.

 **Destano delle perplessità le indicazioni con le quali si stabilisce che le previsioni contenute nel comma 1ter dell’art. 2bis del DPR 380/2001 sono volte a specificare che il mantenimento delle distanze preesistenti è consentito “se non è possibile la modifica dell’area di sedime”.**Si ritiene, infatti, che tale interpretazione non sia aderente al testo normativo che, in particolare, prevede che la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti “anche” qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime.

 **Zone A e piano di recupero**

 **Aderendo a quanto auspicato dall’ANCE** la circolare interviene a fornire dei chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 1ter dell’articolo 2bis del DPR 380/2001 la quale prevede che “*Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, **gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”**** *

 In particolare si chiarisce che la norma:

 
- **è una specificazione delle previsioni in tema di distanze**e quindi deve essere interpretata nel senso che, per gli immobili ricadenti nelle zone A o in zone assimilate a queste dai piani urbanistici comunali, ovvero nei centri e nuclei storici consolidati o in aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, **la ricostruzione dell’edificio può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e usufruire degli eventuali incentivi volumetrici se l’intervento sia contemplato nell’ambito di un piano urbanistico di recupero e di riqualificazione particolareggiato di competenza comunale;**
- fa salve “**le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti”**, e quindi **la facoltà che le Amministrazioni**preposte alla pianificazione del territorio, nei rispettivi ambiti di competenza, di dettare prescrizioni diverse e anche meno rigorose per l’effettuazione degli interventi in discorso;
- **nel riportare il riferimento agli strumenti di pianificazione “vigenti” la disposizione opera  un rinvio generale al potere di pianificazione esercitabile in ogni tempo dalle amministrazioni competenti.**
- **nel  richiamare i “pareri degli enti preposti alla tutela” è da intendere solo come necessità,  laddove risultino vincoli insistenti sui singoli edifici o sulle aree interessate dagli interventi, di acquisire l’eventuale parere delle Autorità preposte e non di introdurre un nuovo vincolo legale esteso a tutte le aree cui la previsione è riferita**.


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