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title: "Interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici: art. 10 Legge Semplificazioni n. 120/2020. Commento dell’Ance alla Circolare MIT e Ministero Funzione Pubblica. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 332

  [Urbanistica](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/urbanistica)    14 Dicembre 2020

# Interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici: art. 10 Legge Semplificazioni n. 120/2020. Commento dell’Ance alla Circolare MIT e Ministero Funzione Pubblica.

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L’ANCE, consapevole delle tante difficoltà interpretative, è intervenuta verso il Governo richiedendo una interpretazione della norma tesa ad&nbsp;allentare i limiti che il provvedimento ha introdotto per gli&nbsp;interventi di demolizione e ricostruzione per gli immobili ricadenti nei centri storici. E’ stata perciò firmata una circolare congiunta (cfr. allegato) del Ministro delle Infrastrutture De Micheli e del Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone. Il testo si sofferma su due specifiche disposizioni, oggetto di modifica del DL 76/2020, ossia gli&nbsp;articoli 2bis e 3 del DPR 380/2001&nbsp;relativi alle norme sulle&nbsp;distanze per gli&nbsp;interventi&nbsp;di demolizione e ricostruzione&nbsp;e la nuova definizione di&nbsp;ristrutturazione edilizia. &nbsp; Di seguito riportiamo il commento dell’Ance. * * * * * * Nuova definizione della ristrutturazione edilizia (art. 3 DPR 380/2001) In merito alla nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” le indicazioni riguardano: Caratteristiche tipologiche N.B. Nel ricordare che la modifica apportata dal DL n. 76/2020 ha ampliato la definizione di&nbsp;ristrutturazione edilizia che ora ricomprende&nbsp;tutti gli&nbsp;interventi&nbsp;di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la&nbsp;sagoma, il prospetto, il sedime e le&nbsp;caratteristiche tipologiche&nbsp;(fatto salvo quanto si dirà per gli immobili vincolati), la circolare&nbsp; precisa che il riferimento alle “caratteristiche tipologiche” dell’edificio preesistente attiene esclusivamente&nbsp;gli aspetti architettonici e funzionali dell’edificio e non la destinazione d’uso. Su questo si precisa che il chiarimento non è finalizzato ad impedire nell’ambito degli&nbsp;interventi&nbsp;di ricostruzione le modifiche di destinazione d’uso (le quali sono già ammesse dalla normativa vigente)&nbsp;ma è funzionale a consentire che, nei casi in cui è necessario rispettare le&nbsp;caratteristiche tipologiche&nbsp;es. nel caso di immobili soggetti a vincolo sia comunque possibile eseguire dei cambi di destinazione d’uso. Incrementi volumetrici A seguito delle modifiche operate dal DL 76/2020 sono consentiti, nell’ambito della ristrutturazione edilizia, gli&nbsp;interventi&nbsp;di demolizione e ricostruzione&nbsp;con incrementi di volumetria: per l’adeguamento alla normativa antisismica (comegià previsto nel testo previgente), ma ora&nbsp;anche per l’applicazione della&nbsp;normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; per finalità di rigenerazione urbananei “soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”. N.B. In merito a tale ultima possibilità la circolare specifica che l’incremento volumetrico deve essere però finalizzato a&nbsp;obiettivi di rigenerazione urbana, da intendersi – in assenza di una definizione normativa generale – come riferita a&nbsp;qualunque tipologia di&nbsp;interventi&nbsp;edilizi che, senza prevedere nuove edificazioni, siano intesi al recupero e alla riqualificazione di aree urbane e/o immobili in condizioni di dismissione o degrado.&nbsp;&nbsp; Immobili soggetti a vincolo e immobili ricadenti nei centri storici N.B. Si conferma che, nel caso in cui gli&nbsp;interventi&nbsp;di demolizione e ricostruzione riguardino immobili soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004, per inquadrare l’intervento nella ristrutturazione edilizia sarà necessario rispettare le caratteristiche preesistenti (prospetti, sedime, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche, quest’ultima secondo le indicazioni sopra richiamate). Per quanto riguarda gli edifici ubicati nelle zone A di cui al DM&nbsp; 1444/1968 e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico,&nbsp;la Circolare specifica che in questi casi il rispetto delle caratteristiche preesistenti (previsto per gli edifici vincolati) “è solo tendenziale, essendo espressamente&nbsp;fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”. In sostanza la Circolare sembra voler offrire,&nbsp;aderendo a quanto richiesto dall’ANCE, una interpretazione meno rigorosa per le zone A ed a quelle assimilate individuando delle fattispecie in cui in qualche modo sarà possibile prescindere dal rispetto delle condizioni poc’anzi evidenziate. La Circolare specifica infatti che sono fatte salve: eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione,&nbsp;interventi&nbsp;di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati dall’art. 3 del testo unico per gli edifici vincolati ex d.lgs. n. 42/2004; eventuali previsioni degli strumenti urbanistici(sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici,&nbsp;interventi&nbsp;di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame. La clausola di “salvezza” consente, inoltre,&nbsp;di ritenere&nbsp;ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità etc.&nbsp; * * * * * * Demolizione e ricostruzione e rispetto delle distanze (art. 2bis del DPR 380/2001)&nbsp; Ambito di applicazione e mantenimento delle distanze preesistenti in caso di incentivi volumetrici La&nbsp;norma contenuta nel&nbsp;comma 1ter dell’articolo 2bis&nbsp;del DPR 380/2001, come modificata dal DL 76/2020,&nbsp;consente per gli&nbsp;interventi&nbsp;di demolizione e ricostruzione il mantenimento delle distanze preesistenti tra gli immobili in caso di modifica della sagoma, dell’area di sedime e dell’altezza del fabbricato demolito nonché anche in caso di incentivi volumetrici. La circolare, in merito a tale disposizione, ha specificato che: la&nbsp;previsione è testualmente riferita ad&nbsp;“ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”, e quindi indipendentemente dalla ascrivibilità degli&nbsp;interventi&nbsp;alla&nbsp;categoria della ristrutturazione edilizia o a quella della nuova costruzione; il mantenimento delle distanze preesistenti è consentito anche per gli “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento”da intendersi&nbsp;&nbsp;come riferito&nbsp;non a qualsiasi incremento volumetrico,&nbsp;ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per&nbsp;interventi&nbsp;di riqualificazione. Destano delle perplessità le indicazioni con le quali si stabilisce che le previsioni contenute nel comma 1ter dell’art. 2bis del DPR 380/2001 sono volte a specificare che il mantenimento delle distanze preesistenti è consentito “se non è possibile la modifica dell’area di sedime”. Si ritiene, infatti,&nbsp;che tale interpretazione non sia aderente al testo normativo che, in particolare, prevede che la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti “anche” qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime. Zone A e piano di recupero Aderendo a quanto auspicato dall’ANCE&nbsp;la circolare interviene a fornire dei chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 1ter dell’articolo 2bis del DPR 380/2001 la quale prevede che “Nelle zone omogenee A di cui al&nbsp;decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,&nbsp;gli&nbsp;interventi&nbsp;di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale,&nbsp;fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”&nbsp; In particolare si chiarisce che la norma: è una specificazione delle previsioni in tema di distanzee&nbsp;quindi deve essere interpretata nel senso che, per gli immobili ricadenti nelle zone A o in zone assimilate a queste dai piani urbanistici comunali, ovvero nei centri e nuclei storici consolidati o in aree comunque di particolare pregio storico o architettonico,&nbsp;la ricostruzione dell’edificio può avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e usufruire degli eventuali incentivi volumetrici se l’intervento sia contemplato nell’ambito di un piano urbanistico di recupero e di riqualificazione particolareggiato di competenza comunale; fa salve “le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti”, e quindi&nbsp;la facoltà che le Amministrazionipreposte alla pianificazione del territorio, nei rispettivi ambiti di competenza, di dettare&nbsp;prescrizioni diverse e anche meno rigorose&nbsp;per l’effettuazione degli&nbsp;interventi&nbsp;in discorso; nel riportare il riferimento agli strumenti di pianificazione&nbsp;“vigenti”&nbsp;la disposizione opera&nbsp;&nbsp;un rinvio generale al potere di pianificazione esercitabile in ogni tempo dalle amministrazioni competenti. nel&nbsp; richiamare i “pareri degli enti preposti alla tutela” è da intendere solo come necessità,&nbsp; laddove risultino vincoli insistenti sui singoli edifici o sulle aree interessate dagli&nbsp;interventi,&nbsp;di acquisire l’eventuale parere delle Autorità preposte&nbsp;e non di introdurre un nuovo vincolo legale esteso a tutte le aree cui la previsione è riferita.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-12-14T18:28:16+01:00", "dateCreated": "2020-12-14T18:28:16+01:00", "dateModified": "2020-12-14T18:28:16+01:00" }
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