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title: "Accesso civico condizionato per il permesso di costruire. Parere Garante della Privacy 17 dicembre 2020."
date: 2021-01-29
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Accesso civico condizionato per il permesso di costruire. Parere Garante della Privacy 17 dicembre 2020.

Con l’allegato **parere del 17 dicembre scorso** il **Garante della Privacy** – nell’esaminare il caso di un diniego per la richiesta di accesso agli atti in merito alla documentazione di una pratica edilizia presentata da un’Azienda agricola per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento – ha affermato che **la richiesta di accesso civico generalizzato per un permesso di costruire estesa a tutta la pratica edilizia** (comprensiva degli elaborati tecnici e grafici, del materiale fotografico, delle relative varianti nonché della pratica di agibilità ecc..) **non è consentita**.

 In particolare, nel caso in esame, era stata già negata al soggetto istante l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e, a seguito di tale diniego, era stata presentata una nuova domanda di accesso civico generalizzata.[i]

 Tale istanza non era riferita solo agli estremi del permesso di costruire ma all’intera documentazione presentata nel corso degli anni, tra cui le SCIA in variante, agibilità, planimetrie, piante architettoniche, relazioni geologiche, prospetti, piante grafiche, rilievi, allaccio utenze, collaudi, tabelle riepilogative, elaborati e relazioni tecniche (nonché anche materiali fotografici, visure catastali, schede relative al patrimonio aziendale immobiliare e strumentale, numero e qualifica degli addetti, dati di produzione).

 Sul punto **l’Autorità garante ha specificato che:**

 
- **un precedente diniego di accesso agli atti** (ai sensi della Legge 241/90) **non incide sulla possibilità di presentare una diversa domanda di accesso civico sui medesimi documenti salvo il caso in cui l’amministrazione abbia negato il diritto di accesso con la necessità di “tutelare un interesse pubblico o privato prevalente”;**
- l’accesso civico generalizzato sul permesso di costruire non può riguardare una ampia ed ulteriore serie di informazioni rispetto a quelli già oggetto di pubblicità.

 E’ stato, infatti, evidenziato che la normativa statale (DPR 380/2001) prevede un particolare regime di **pubblicità per il permesso di costruire solo per l’atto finale del procedimento** il quale viene affisso all’albo pretorio e i cui estremi devono essere indicati nel cartello esposto in cantiere.

 **Non tutte le informazioni e i documenti possono essere divulgati soprattutto se riguardano dati personali o ledono la protezione dell’opera intellettuale riferibile agli elaborati tecnici e progettuali.**

 La possibilità di estendere l’accesso a tutta documentazione contenuta nelle pratiche edilizie può, infatti, comportare un pregiudizio alla propria Azienda e alla protezione degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali» (art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs 33/2013).


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